Cassazione Penale, Sentenza n. 13285/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 24/10/2024 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio disposto il 30/09/2024 su terreni, mezzi e attrezzature contestati come corpo di reato in una vicenda di gestione di discarica abusiva. Due motivi principali: (1) violazione di legge e motivazione omessa/apparente ex art. 125 c.p.p., per mancata indicazione delle ragioni per cui i beni sono corpo del reato o pertinenti e per la finalità probatoria (denunciata come esplorativa e generica, senza individuazione dei beni e delle esigenze probatorie concrete); (2) violazione del principio di proporzionalità ex art. 125 c.p.p., per il sequestro di numerosi macchinari perfettamente funzionanti e aree estese, con pregiudizio economico e senza correlazione adeguata con le esigenze di caratterizzazione/classificazione invocate (Arpa).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione, seppur concisa, sul carattere probatorio del sequestro (necessità di classificazione e caratterizzazione da parte di Arpa Lombardia al fine di verificare la sussistenza dell'ipotesi di inquinamento) e il sequestro non è stato considerato meramente esplorativo; inoltre Stefanoni non era proprietario delle aree contestate e la sua legittimazione riguarda solo i beni riferibili alla sua posizione di titolare di ditta individuale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché la questione di proporzionalità non era stata dedotta nei gradi precedenti (quindi non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione), sia perché la valutazione sulla natura fattuale dei beni e sulla loro qualificazione come rifiuti è materia di merito non sindacabile in questa sede. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato nell'imputazione preliminare per l'ipotesi di concorso di persone nella commissione del reato; utilizzato per contestualizzare la pluralità di soggetti coinvolti.
art. 256, comma 3, D.lgs. n. 152/2006
art. 256, comma 3, D.lgs. n. 152 del 2006
Norma ambientale richiamata nella contestazione di gestione illecita di rifiuti e inquinamento; la Corte riconosce la legittimità del sequestro probatorio anche in vista di accertamenti tecnici di caratterizzazione dei rifiuti.
Invocato dal ricorrente per denunciare omissione di motivazione e violazione del principio di proporzionalità; la Corte valuta che la motivazione richiesta può essere concisa ma adeguata al caso concreto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite nella esposizione dei motivi in cassazione (sintesi nei limiti strettamente necessari per la motivazione).
Regola l'impugnazione in Cassazione degli ordinanze di riesame in materia di misure cautelari reali; la Corte ha ritenuto inammissibili alcuni profili per mancanza di legittimazione o per insindacabilità di valutazioni di merito.
art. 324 cod. proc. pen. (e comma ottavo)
Rilevante per la procedura di riesame e per la riserva al giudice civile; la Corte richiama il significato del diritto alla restituzione e la necessità di una posizione giuridica autonoma per la legittimazione al ricorso.
art. 354 e art. 355 cod. proc. pen.
art. 354, primo e secondo comma; art. 355 cod. proc. pen.
Norme che regolano il sequestro probatorio: la Corte sottolinea che non è necessaria una completa e definitiva qualificazione giuridica del fatto prima del sequestro, essendo legittimo procedere per preservare tracce e consentire successivi accertamenti.
art. 183 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Definizione di rifiuto: la Corte osserva che la qualificazione di un bene come rifiuto è una questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio richiede una motivazione che possa essere anche concisa ma adeguata al caso concreto: è sufficiente che risulti la finalità probatoria e l'indicazione degli accertamenti tecnici necessari (es. classificazione e caratterizzazione da parte di Arpa).
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni fattuali: la qualificazione di beni come rifiuti e la verifica dello stato dei mezzi sono quaestiones facti riservate al merito e non sindacabili in sede di legittimità se motivate.
- Solo chi vanta una posizione giuridica autonoma e tutelabile (es. diritto reale o possesso) ha legittimazione a proporre ricorso per la restituzione contro sequestri; chi non è proprietario delle aree ha tutela limitata ai beni riferibili alla propria posizione giuridica.
- Il principio di proporzionalità in materia di misure cautelari deve essere discusso nei gradi di merito: dedurlo per la prima volta in Cassazione è inammissibile.
- Il sequestro disposto per consentire accertamenti tecnici utili all'esatta qualificazione del reato (anche ai fini di eventuali fattispecie ambientali ulteriori) non va automaticamente qualificato come esplorativo se esistono elementi di notitia criminis e la misura è connessa a specifiche esigenze probatorie.
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