Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30004/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate e sostanzialmente riproduttive dei motivi già dedotti in appello, prive di specificità e di effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha riproposto censure già dedotte in appello, lamentando in sostanza l'erronea configurazione del reato e, più in generale, la correttezza della decisione di merito. La Suprema Corte rileva però che le doglianze sono formulate in modo meramente assertivo e apodittico, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata e senza confrontarsi con le argomentazioni con cui i motivi di appello erano stati respinti. La Corte territoriale aveva invece motivato in modo logico, coerente e puntuale sia sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, sia sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È la norma incriminatrice alla base della condanna confermata; la Corte dà atto che la sentenza impugnata aveva correttamente ritenuto integrati gli elementi oggettivo e soggettivo del reato.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue alla manifesta infondatezza delle censure e alla loro mancanza di specificità, per riproposizione pedissequa delle doglianze già esaminate in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di doglianze meramente assertive o apodittiche, non confrontate con le ragioni poste a base della decisione di merito, integra un motivo manifestamente infondato e non consente il controllo di legittimità.
  • Quando la corte di merito abbia motivato in modo logico e coerente sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e sul trattamento sanzionatorio, il ricorso che non si confronti con tale motivazione è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono censurabili in cassazione solo se il ricorso si confronta effettivamente con la motivazione del giudice di merito e ne evidenzia specifici vizi logici o giuridici.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoPena e commisurazioneImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.