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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1824 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Notifica degli atti tributari - Irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa - Differenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Non sono indicati il giudice, il grado, l’esito del giudizio, eventuali importi, spese o statuizioni finali. Il contenuto espone soltanto il principio: si applica l’art. 140 c.p.c. se residenza e indirizzo del contribuente sono conosciuti, ma questi non viene trovato; si applica l’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 se il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il testo riassume il criterio giuridico applicabile alla notificazione degli atti tributari, distinguendo tra irreperibilità relativa e assoluta. Non riporta però una controversia concreta, le parti, l’atto impugnato o i motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    la notifica degli atti impositivi tributari deve essere effettuata ai sensi dell'art. 140 codice di procedura civile nel caso di irreperibilità relativa del contribuente, ovvero quando siano conosciuti la sua residenza ed indirizzo, ma la notifica non è stata eseguita perché questi non è stato ivi rinvenuto.

    L’art. 140 c.p.c. disciplina la notifica quando il luogo di residenza o l’indirizzo del contribuente sono noti, ma il destinatario non viene trovato presso tali recapiti.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    Viceversa deve trovare applicazione il disposto dell'art. 60 comma 1 lett. e) DPR 600/73 nel caso di irreperibilità assoluta, e cioè quando il contribuente non è stato reperito perché trasferito in luogo sconosciuto.

    La disposizione si applica quando il contribuente risulta trasferito in un luogo sconosciuto, situazione distinta dalla mancata reperibilità presso un indirizzo conosciuto.

Massime di principio

  • Per individuare la procedura di notifica corretta, occorre accertare se l’indirizzo del contribuente fosse conosciuto al momento della notificazione.
  • Se l’indirizzo è noto ma il destinatario non viene trovato, si tratta di irreperibilità relativa e si applica l’art. 140 c.p.c.
  • Se il contribuente si è trasferito e il nuovo luogo è sconosciuto, si tratta di irreperibilità assoluta e si applica l’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973.
  • La qualificazione dell’irreperibilità dipende quindi dalla situazione concreta e dalle informazioni disponibili sul luogo in cui il contribuente può essere reperito; le due procedure non sono intercambiabili.

Testo integrale

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