Cassazione Penale, Sentenza n. 22850/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato in gran parte la richiesta di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (cd. "contestazione a catena"). Sosteneva che: 1) la misura cautelare applicata con precedente ordinanza del 17/02/2023 era già interamente scaduta alla data del riesame (quindi la nuova esecuzione del 16/09/2025 non avrebbe potuto produrre effetti), e 2) tutti gli elementi idonei a giustificare la seconda ordinanza erano desumibili dagli atti del procedimento originario, essendo le indagini sostanzialmente unitarie e con sovrapposizione di fatti, soggetti e conoscenze investigative. In secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto ne bis in idem e sovrapposizione di contestazioni associative nei due procedimenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (retrodatazione): lo ha ritenuto manifestamente infondato, confermando che la retrodatazione per contestazione a catena in riesame è ammessa solo se sussistono congiuntamente (i) il termine della misura, per effetto della retrodatazione, già interamente scaduto al momento del secondo provvedimento e (ii) la desumibilità da parte degli atti della prima ordinanza di tutti gli elementi idonei a giustificare la seconda. Nel caso concreto il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto che la prima ordinanza (emessa su indagini dei Carabinieri di Marsala) non conteneva il compendio documentale tale da consentire al PM di conoscere o valutare compiutamente le fonti indiziarie acquisite autonomamente nelle successive indagini condotte dai Carabinieri di Bagheria; dunque veniva escluso il requisito della desumibilità. Inoltre non era stata dimostrata la retrodatazione in relazione a tutti i capi del secondo titolo. Sul secondo motivo (ne bis in idem): la Corte ha ritenuto la questione nuova e quindi inammissibile, perché non era stata sollevata nel riesame e non risultava contestato il riepilogo delle censure; per tali ragioni il motivo è stato escluso per tardività. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
«se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) e limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma»
La Corte interpreta la norma alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale: la retrodatazione opera automaticamente solo in talune ipotesi (stesso procedimento, medesimo fatto o fatti connessi), mentre nei procedimenti diversi la retrodatazione richiede che, al momento della prima ordinanza, gli elementi idonei a giustificare la seconda siano già desumibili dagli atti. La "desumibilità" non è mera conoscenza generica, ma un compendio documentale o dichiarativo che consentiva un apprezzamento prognostico senza ulteriori indagini.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per lamentare violazione di legge con riferimento alle disposizioni processuali (in particolare art. 297 e art. 649). La Corte applica i canoni di sindacato giuridico su questioni di diritto.
Richiamato dal ricorrente per dedurre ne bis in idem. La Corte ha ritenuto la censura nuova perché non allegata in sede di riesame, e quindi inammissibile; non ha affrontato nel merito il presunto problema di sovrapposizione tra titoli di reato.
Norma sostanziale relativa alle contestazioni di detenzione e spaccio; la Corte osserva che la difesa non ha specificamente dimostrato che tutti i reati rubricati al secondo titolo fossero già ricompresi nella prima ordinanza, per cui non può operare la retrodatazione su quei capi.
Riguarda il reato associativo di cui la difesa lamentava ripetizione tra procedimenti; la Corte non ha valutato il merito della pretesa applicazione del ne bis in idem perché la questione non era stata proposta in sede di riesame.
Norma autorizzante la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per liquidare le spese a carico del ricorrente.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Norma che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata per disporre il versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) può essere dedotta in sede di riesame solo se (i) la retrodatazione determina lo scadere completo del termine della misura al momento del secondo provvedimento e (ii) tutti gli elementi idonei a giustificare la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti della prima ordinanza. Entrambe le condizioni sono necessarie.
- La "desumibilità" non è una conoscenza generica dei fatti: richiede un compendio documentale o dichiarativo (es. informativa finale o note di PG) già presente nel fascicolo originario, tale da permettere al PM una valutazione prognostica sulla fondatezza delle indagini senza ulteriori accertamenti.
- La retrodatazione, se ammessa, deve riguardare l'insieme dei fatti contestati nel secondo titolo: non è possibile limitare la retrodatazione solo ad alcuni capi quando altri non risultino desumibili dagli atti della prima ordinanza.
- Le questioni non sollevate in sede di riesame non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione: i motivi nuovi sono inammissibili. È quindi essenziale formulare in maniera completa e dettagliata tutte le censure già nel gravame (richiesta di riesame).
- La deduzione del ne bis in idem va proposta tempestivamente e con specificità procedurale; se non prospettata in riesame, la Corte di cassazione può non esaminarla per essere nuova.
- Quando le misure cautelari si fondano su compendi investigativi diversi e su ambiti territoriali distinti, la Corte tende a escludere la retrodatazione se il primo procedimento non conteneva il compendio necessario a giustificare la seconda misura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22839/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22840/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →