Cassazione Penale, Sentenza n. 23003/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 627 c.p.p. e per difetto di motivazione circa i criteri fattuali che giustificavano l'adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere. Si contestava che il reato contestato era tentata estorsione (non consumata), che la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. fosse soggettivamente riferibile ai concorrenti e non direttamente al ricorrente, e che il provvedimento impugnato si fosse limitato a formule di stile eludendo il dictum della sentenza di annullamento precedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del rinvio (Tribunale in sede di riesame) avesse effettivamente emendato la motivazione censurata dalla precedente decisione della Corte di legittimità, compiendo un rinnovato e coerente esame del compendio probatorio e valorizzando elementi concreti (personalità criminale del prevenuto, suo "orbitare" in ambienti di rilievo mafioso, condivisione di metodi illeciti) che giustificavano la custodia cautelare come unica misura idonea ad estirparlo dal contesto. La Corte ha inoltre affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p. trova applicazione anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1. Per effetto del principio del giudicato progressivo sul giudizio di rinvio non era possibile rimettere in discussione l'esistenza dell'aggravante mafiosa; il ricorrente non ha fornito elementi concreti per confutare le risultanze ritenute rilevanti dal Tribunale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Aggravante 'metodo mafioso' contestata e ritenuta rilevante dal giudice; la Corte ha ritenuto che, una volta accertata (nei limiti del giudicato progressivo), costituisca elemento significativo per la valutazione della pericolosità sociale e dell'adeguatezza della custodia cautelare.
Norma che disciplina il ruolo del giudice dell'udienza preliminare e i poteri in materia di misure cautelari e riesame; il Tribunale ha agito in qualità di giudice ai sensi di questa norma nel riesame della misura.
Norma richiamata nella censura (violazione dell'art. 627) relativa ai vizi di motivazione e ai requisiti formali del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata per mancanza di elementi idonei a infirmare la motivazione del giudice del rinvio.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Previsione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni delitti; la Corte ha precisato che tale presunzione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si estende anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione del motivo nel ricorso (ex art. 173 disp. att.), cioè il contenuto formale e le modalità di esposizione delle censure in Cassazione.
Norme richiamate in relazione alla requisitoria del Procuratore Generale; citazione formale inerente la procedura di discussione della causa dinanzi alla Corte.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione, menzionata nella pronuncia per l'esecuzione delle formalità previste.
Massime di principio
- Quando una misura cautelare si fonda anche su un'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1), la valutazione della necessità della custodia in carcere può beneficiare di una presunzione relativa di adeguatezza ex art. 51, comma 3-bis c.p.p., applicabile anche ai delitti tentati aggravati secondo la giurisprudenza di legittimità.
- Se la Corte di legittimità annulla un provvedimento per carenza di motivazione, il giudice del rinvio deve compiere un nuovo e motivato esame del materiale probatorio; una motivazione rinnovata che valorizzi elementi concreti (es. "orbitare" in ambienti mafiosi, condivisione di metodi illeciti) può sanare i vizi precedenti.
- Il principio del 'giudicato progressivo' nel giudizio di rinvio limita la possibilità di rimettere in discussione questioni già decise dalla Cassazione: una volta che determinate circostanze (es. l'aggravante mafiosa) siano state ritenute insussistenti o non provate, il giudice del rinvio non può semplicemente ricostruirle senza base probatoria; viceversa, se restano acclarate, non possono essere riformate dal ricorrente senza nuovi elementi.
- Le censure generiche o che si limitano a contestare la 'mancanza di motivazione' senza indicare elementi di fatto concreti per confutare la ricostruzione del giudice sono difficilmente efficaci in Cassazione: occorre specificare quali fatti o prove dimostrino l'errore di valutazione.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare concretamente l'assenza dei presupposti di pericolosità sociale (ad es. assenza di legami significativi con soggetti mafiosi, mancata condivisione di metodi, elementi probatori contrari) e a contestare punto per punto la valutazione fattuale del giudice, evitando censure meramente formali o generiche.
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