Cassazione Penale, Sentenza n. 36079/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Due imputati hanno impugnato con ricorso congiunto la sentenza di patteggiamento pronunciata dal GUP del Tribunale di Lecce il 1° aprile 2026, che aveva applicato la pena concordata per i reati contestati e li aveva condannati a rifondere alla società parte civile le spese processuali, liquidate in euro 2.150 oltre accessori. Con il primo motivo hanno dedotto l’illegittima ammissione della costituzione di parte civile per indeterminatezza della causa petendi: l’atto avrebbe indicato un numero CIN errato, menzionato soltanto i titoli di reato senza riportare il capo d’imputazione e non avrebbe rispettato il maggiore livello di specificità richiesto dalla riforma Cartabia. Hanno inoltre lamentato l’insufficienza della motivazione del GUP sulle eccezioni di inammissibilità. Con il secondo motivo, in riferimento all’art. 444, comma 2, c.p.p., hanno contestato la mancata compensazione delle spese della parte civile, invocando un accordo transattivo: a fronte della consegna di un assegno postdatato di euro 15.000, la società si sarebbe impegnata a rimettere la querela e a non costituirsi parte civile, ma si era poi costituita; secondo i ricorrenti, l’assegno, con scadenza 31 dicembre 2025, non era stato incassato per scelta della società. La Corte ha esaminato i motivi in quanto questioni di rito e relative agli interessi civili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l’atto di costituzione, valutato in rapporto all’imputazione, descriveva in modo sufficientemente specifico il danno derivante dalla vendita di un’imbarcazione non idonea alla navigazione turistica e corredata da documentazione falsa, indicando i costi di regolarizzazione e il mancato guadagno dovuto anche al sequestro. L’errore materiale nel numero CIN non rendeva incerta l’identificazione del natante oggetto della domanda risarcitoria; la motivazione del GUP sulla questione non mutava tale valutazione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile: un accordo transattivo con impegno a non costituirsi parte civile non impedisce la successiva costituzione se non interviene una rinuncia formalizzata nelle forme dell’art. 82 c.p.p. o il trasferimento dell’azione in sede civile nei presupposti indicati dalla Corte. La Cassazione non poteva inoltre accertare, in presenza di ricostruzioni contrapposte, contenuto ed esecuzione dell’accordo; la transazione non fa venir meno automaticamente la pretesa civile e non esclude eventuali danni successivi. L’inammissibilità ha impedito la trasmissione degli atti alle sezioni civili ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. Ciascun ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; gli imputati sono stati inoltre condannati, in solido secondo il dispositivo, a rifondere alla parte civile euro 3.600 per le spese di rappresentanza e difesa del giudizio di cassazione, oltre accessori di legge. La sentenza impugnata di patteggiamento resta ferma.
Norme richiamate
art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p.
Le Sezioni Unite, a questo riguardo, hanno precisato che oggi, alla luce della modifica dell’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (secondo cui le ragioni della domanda devono essere giustificate «agli effetti civili»), deve essere ritenuta superata la tradizionale giurisprudenza di legittimità secondo cui era del tutto sufficiente il mero richiamo al capo d'imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza.
La costituzione di parte civile deve illustrare le ragioni della domanda agli effetti civili con specificità adeguata; non è più sufficiente, in via generale, il semplice richiamo al capo d’imputazione.
art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.
Oggi, al contrario, occorre un grado di specificità più accentuato, per cui è necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell'atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi ─ dopo la novella del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e della legge 29 dicembre 2022, n. 19 ─ l'art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ., con «l'esposizione in modo chiaro e specifico» delle stesse.
Le ragioni della domanda civile inserita nel processo penale devono essere esposte in modo chiaro e specifico, secondo uno standard accresciuto assimilabile a quello previsto per l’atto di citazione.
La prima è che l’azione civile spiegata nel processo penale è insensibile ad eventuali transazioni con impegno alla rinunzia alla costituzione di parte civile, nel caso in cui la rinuncia non sia formalizzata nelle forme previste dall'art. 82 cod. proc. pen., né risulti il trasferimento dell'azione in sede civile con coincidenza di petitum e causa petendi.
Un accordo stragiudiziale con promessa di non costituirsi parte civile non equivale alla revoca della costituzione né impedisce una successiva costituzione se la rinuncia non è formalizzata nelle forme previste dall’art. 82 c.p.p. e non risulta il trasferimento dell’azione in sede civile nei termini indicati.
L’inammissibilità dei ricorsi ne impedisce la trasmissione alle sezioni civili ex art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., benché la costituzione di parte civile sia successiva al 30 dicembre 2022 e i ricorsi vertano solo su questioni civilistiche.
La trasmissione alle sezioni civili prevista dalla disposizione non ha luogo quando i ricorsi sono inammissibili, anche se riguardano soltanto interessi civili e la costituzione di parte civile è successiva alla data indicata.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorra la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La costituzione di parte civile deve esporre in modo chiaro e specifico le ragioni della domanda risarcitoria, secondo uno standard più rigoroso del mero richiamo al capo d’imputazione. La sufficienza dell’atto va comunque verificata in rapporto alla contestazione e alla pretesa civile concretamente formulata.
- Un errore materiale nell’indicazione identificativa del bene non rende di per sé indeterminata la domanda risarcitoria se, considerando l’atto nel suo complesso e la contestazione, il bene e il collegamento tra fatto contestato e danno sono identificabili senza incertezza.
- La transazione stragiudiziale e l’impegno a non costituirsi parte civile non equivalgono alla rinuncia processuale all’azione civile: occorre che la rinuncia sia formalizzata nelle forme previste dall’art. 82 c.p.p., oppure che risulti il trasferimento dell’azione in sede civile nei termini indicati dalla decisione.
- La mera esistenza di una transazione non estingue automaticamente la pretesa risarcitoria; la sua portata e l’adempimento degli obblighi convenuti possono richiedere accertamenti fattuali che non sono compiuti dalla Corte di cassazione quando le parti forniscono ricostruzioni contrapposte.
- L’inammissibilità del ricorso impedisce la trasmissione alle sezioni civili prevista dall’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., anche quando l’impugnazione successiva alla riforma riguarda esclusivamente interessi civili.
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