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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18139/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio cautelare e di merito relativo all'esistenza e alla legittimità di una servitù di passaggio di tubi per l'erogazione del gas metano gravante su un fondo di proprietà privata, nonché alla richiesta di spostamento dell'impianto di erogazione del gas e alla domanda di usucapione della servitù. Il tribunale rigettò la domanda della società fornitrice del gas, dichiarò inesistente la servitù, ordinò la rimozione delle opere e compensò integralmente le spese. In appello una delle proprietarie censurò soltanto la compensazione delle spese; la corte territoriale accolse parzialmente l'impugnazione, ponendo metà delle spese di primo grado e d'appello a carico della controparte e confermando per il resto. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la corte d'appello confermato la compensazione delle spese della fase cautelare, disposto la definitività delle spese di c.t.u. e liquidato solo il 50% delle spese di primo e secondo grado nonostante la denunciata soccombenza piena della controparte; (2) violazione dell'art. 92 c.p.c. e degli artt. 2, 4, 5 e 28 del D.M. n. 55 del 2014 per avere liquidato compensi professionali inferiori ai minimi tariffari e senza considerare la nota spese. Prima della decisione sul merito, la ricorrente ha però rinunciato al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia e ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente accettata dalla controricorrente ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità in conformità alla richiesta delle parti. È stato altresì escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in conseguenza della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato solo come base del precedente procedimento cautelare originario relativo allo spostamento dell'impianto di erogazione del gas.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato nel ricorso come parametro per censurare la regolazione delle spese di lite in presenza di asserita soccombenza piena.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato nel ricorso per contestare la compensazione delle spese e la liquidazione parziale delle spese processuali.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come norma sul sindacato di legittimità per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accompagnata da rituale accettazione della controparte, è stata ritenuta conforme ai requisiti di forma richiesti.

  • art. 391 c.p.c.

    In combinato con l'art. 390 c.p.c., è stata applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto della rinuncia al ricorso.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la liquidazione dei compensi professionali in misura inferiore ai minimi tariffari.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Ai fini dell'estinzione del processo di cassazione è necessario che la rinuncia rispetti le forme previste dall'art. 390 c.p.c.; una volta integrati rinuncia e accettazione, la Corte dichiara l'estinzione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può compensare le spese del giudizio se ciò corrisponde alla richiesta congiunta delle parti.
  • La rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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