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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44888/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva confermato la custodia cautelare: (1) eccezione di incompatibilità del presidente del collegio, che in passato come GIP aveva autorizzato intercettazioni (violazione artt. 36 e 34 c.p.p.) e questione di legittimità costituzionale sulle conseguenze della mancata ricusazione; (2) doglianza di insufficienza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, con richiesta di più approfondita motivazione alla luce della legge 47/2015 e censura di mero "appiattimento" sulle risultanze della P.G. e della pubblica accusa; (3) contestazione della qualificazione del ruolo apicale in associazione di tipo mafioso, deducendo che il ricorrente sarebbe un "bullo di quartiere" e denunciano l'inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore MONTEDORO e l'assenza di elementi su struttura, stabilità e capacità intimidatoria autonoma del gruppo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha affermato l'inammissibilità della censura di incompatibilità non tempestivamente proposta per ricusazione e ha dichiarato la questione di costituzionalità palesemente irrilevante. Sul secondo motivo ha ritenuto le censure, in gran parte generiche, insufficienti a dimostrare la mancata autonoma valutazione del GIP e del Tribunale del riesame; ha richiamato la giurisprudenza che ammette la tecnica dell'"incorporazione" purché emerga conoscenza critica degli atti. Sul terzo motivo ha confermato la congruità della valutazione probatoria: le dichiarazioni del collaboratore MONTEDORO hanno legittimato l'avvio delle indagini e le intercettazioni confermano direttive, riscossioni estorsive, gestione di attività illecite e affiliazioni, nonché elementi di stabilità e ruolo dirigente del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    La violazione delle disposizioni di incompatibilità discipiliate dall'art. 34 non comporta nullità di ordine generale e, se non tempestivamente dedotta mediante ricusazione (art. 37), non può essere fatta valere in sede di gravame; pertanto l'eccezione è inammissibile se non proposta per ricusazione.

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Riferita nella doglianza sulla incompatibilità del giudice; la Corte ha trattato la questione insieme all'art. 34 e ha confermato che le modalità di impugnazione devono rispettare i rimedi previsti (ricusazione).

  • art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Indica lo strumento procedurale (ricusazione) per far valere l'incompatibilità del giudice: la mancata proposizione preclude la dichiarazione di nullità basata su tale causa.

  • art. 178, lett. a) cod. proc. pen.

    La nullità di ordine generale prevista per le condizioni di capacità del giudice non è riconducibile alle ipotesi di incompatibilità regolate dall'art. 34; quindi l'inosservanza di quest'ultima non genera automaticamente la nullità di cui all'art. 178.

  • legge 47/2015

    Riconosce un rinforzo dell'onere motivazionale nella valutazione delle misure cautelari; tuttavia la Corte osserva che l'obbligo di motivazione non è soddisfatto da censure generiche e che il giudice può utilizzare la tecnica dell'incorporazione se dal provvedimento emerge la conoscenza e la rielaborazione critica degli atti.

  • artt. 416-bis c.p. e 74 DPR 309/90

    Riferite quali fattispecie contestate (associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la Corte ha ritenuto concreti gli indici di mafiosità e la partecipazione dirigente dell'indagato sulla base di dichiarazioni, intercettazioni e comportamenti documentati.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Norma che legittima la custodia cautelare in carcere quando sussiste concreto e attuale pericolo di commissione di altri reati: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in presenza di attività sistematiche e della propensione del gruppo a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le eccezioni di incompatibilità del giudice devono essere sollevate tempestivamente tramite la ricusazione; se non proposte nel tempo e modi previsti, risultano inammissibili in sede di impugnazione e la questione di costituzionalità è spesso rilevante solo se il rimedio procedurale è stato utilizzato.
  • La mera somiglianza linguistica tra la richiesta del pubblico ministero e l'ordinanza del giudice non prova di per sé la mancanza di autonoma valutazione: la difesa deve indicare passaggi specifici e fornire un confronto puntuale per dimostrare un "appiattimento" illegittimo.
  • La legge 47/2015 ha aumentato l'onere motivazionale del giudice cautelare, ma ciò non elimina la possibilità di utilizzare tecniche come l'incorporazione; rileva piuttosto che dal provvedimento emerga la conoscenza degli atti e una rielaborazione critica degli elementi probatori.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corroborate da elementi successivi (intercettazioni, riscontri investigativi, comportamenti degli indagati), possono legittimare l'accertamento di indici di mafiosità e di una posizione apicale senza che la difesa possa limitarsi a contestazioni generiche di inattendibilità.
  • Per contrastare misure cautelari in reati associativi e mafiosi la difesa deve affrontare specificamente ogni elemento probatorio (intercettazioni, riscontri documentali, episodi estorsivi, riti di affiliazione, sostegni economici ai detenuti) dimostrando incongruenze o illogicità puntuali.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari richiede la prova di un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato; la valutazione può poggiare su elementi timbro quali operatività sistematica, gestione di proventi illeciti e condotte direttive del presunto capo.

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