Cassazione Penale, Sentenza n. 13189/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., per violazione della legge penale e delle norme processuali con riferimento agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.; il ricorrente contestava che il giudice dell'esecuzione avesse superato il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave nel riconoscere la continuazione e nel rideterminare la pena complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, constatando che il giudice dell'esecuzione aveva aumentato la pena oltre il limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p. Ha quindi, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., rideterminato direttamente la pena complessiva in anni nove, mesi nove di reclusione ed euro 1.950,00 di multa (in luogo degli anni dieci, mesi uno e euro 3.190,00 precedentemente fissati).
Norme richiamate
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; qui utilizzata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e norme processuali nella determinazione della pena in sede esecutiva.
Fissa il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave quando si concorrono più reati; la Corte ha ritenuto che tale limite debba essere rispettato anche in sede esecutiva nel riconoscimento della continuazione.
Indica il criterio per la determinazione della pena in sede esecutiva per reati unificati in continuazione; la pronuncia sottolinea che questo criterio deve essere applicato unitamente al limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p.
Consente alla Corte di cassazione, in caso di annullamento senza rinvio, di pronunciarsi direttamente sulla determinazione della pena; la Corte ha esercitato tale potere rideterminando la pena complessiva.
Cass. Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017
Precedente rilevante citato dalla Corte che afferma il principio secondo cui il rispetto del limite del triplo dell'art. 81 c.p. è obbligatorio anche in sede esecutiva quando si riconoscono concorso formale o continuazione.
Massime di principio
- In sede esecutiva, nel riconoscere la continuazione il giudice deve applicare il criterio previsto dall'art. 671 c.p.p. e rispettare il limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p.; non è possibile aumentare la pena complessiva oltre tale limite.
- Se il giudice dell'esecuzione supera il limite del triplo, il condannato può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 606 c.p.p.) e ottenere l'annullamento della determinazione della pena.
- La Corte di cassazione, quando ricorrono i presupposti, può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., fissandola entro i limiti di legge.
- Per il difensore è fondamentale verificare il calcolo della pena nel riconoscimento della continuazione (determinazione della pena per il reato più grave e sommatoria degli altri) e sollevare tempestivamente la violazione del limite del triplo se presente.
- La giurisprudenza di legittimità (es. Sezioni Unite 2017) conferma il carattere vincolante del limite del triplo anche in sede esecutiva; pertanto ogni aumento oltre tale soglia è assoggettato a censura in cassazione.
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