Cassazione Penale, Sentenza n. 12831/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Asti del 08/10/2020 che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti dell'imputato per remissione della querela relativamente al reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Il PM ha censurato l'erronea applicazione della legge penale sostenendo che il reato di cui all'art. 494 c.p. è perseguibile d'ufficio e quindi la volontà della persona offesa di non procedere è irrilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. è perseguibile d'ufficio; di conseguenza la dichiarazione di estinzione del procedimento per remissione della querela era errata. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio, in applicazione del combinato disposto degli artt. 569, comma 4 e 604, comma 6 c.p.p.; la Cassazione ha inoltre chiarito che il giudice di appello, investito dell'impugnazione del PM, avrebbe dovuto decidere nel merito anziché dichiarare la nullità della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
Il delitto di sostituzione di persona è configurato come perseguibile d'ufficio; la remissione della querela da parte della persona offesa non estingue il potere-dovere dell'azione penale.
art. 569, comma 4 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la declaratoria di annullamento e rinvio: disciplina gli effetti dell'annullamento della sentenza di merito e il rinvio ad altro giudice.
art. 604, comma 6 cod. proc. pen.
Norma che integra il potere della Corte di Cassazione di annullare con rinvio e indicare il giudice competente per il nuovo esame, collegata all'art. 569 c.p.p.
Massime di principio
- Quando un reato è perseguibile d'ufficio, la remissione della querela da parte della persona offesa non impedisce l'azione penale: il PM può procedere e impugnare eventuali decisioni che estinguono il procedimento per remissione.
- Il giudice di primo grado deve verificare la natura della procedibilità (a querela o d'ufficio) prima di dichiarare l'estinzione del procedimento per remissione della querela.
- Se il Pubblico Ministero impugna una sentenza che ha erroneamente estinto il procedimento, la Corte d'appello, investita dell'impugnazione, deve, se del caso, decidere nel merito e non limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado.
- La Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre il rinvio alla Corte d'Appello competente ai sensi degli artt. 569 e 604 c.p.p.; il rinvio è lo strumento per garantire che la decisione venga recuperata sul piano sostanziale.
- Per la difesa, in casi simili, è cruciale verificare la procedibilità del reato e valutare tempestivamente eventuali impugnazioni del PM; per l'accusa, è opportuno impugnare decisioni che scaturiscono da un'errata qualificazione della procedibilità.
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