Cassazione Civile, Ordinanza n. 17408/2026 del 02/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista, incaricato con delibera comunale di svolgere attività di consulenza specialistica e attività catastali connesse a un intervento urbanistico, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo dei compensi. Il Comune propose opposizione sostenendo, in sintesi, la nullità del rapporto per difetto di forma scritta e, subordinatamente, la mancanza di prova dell'attività svolta e la sua estraneità rispetto all'incarico. L'opposto si costituì nel giudizio di opposizione e formulò domanda riconvenzionale di indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale accolse tale domanda; la Corte d'appello, invece, riformò la decisione dichiarando inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., sia perché ritenuta nuova rispetto alla domanda monitoria di adempimento, sia perché difetterebbe la sussidiarietà, potendo il professionista agire verso il funzionario che avrebbe consentito la prestazione in assenza di valido contratto e dei controlli contabili. Con il ricorso per cassazione il professionista dedusse: 1) violazione degli artt. 2041 c.c. e 183, comma 6, c.p.c., sostenendo che la domanda di arricchimento senza causa era stata tempestivamente proposta con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione, in via subordinata e a seguito dell'eccezione di nullità sollevata dal Comune; 2) violazione degli artt. 2042 c.c. e 194 d.lgs. 267/2000 (come richiamato nel ricorso), sostenendo che non era esclusa la residualità dell'azione verso il Comune, perché l'ente aveva comunque disposto e finanziato la prestazione; 3) violazione degli artt. 112 e 36 c.p.c., lamentando che l'inammissibilità fosse stata rilevata d'ufficio nonostante la controparte non avesse tempestivamente sollevato l'eccezione in primo grado. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri, affermando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre nella comparsa di risposta una domanda alternativa o subordinata di arricchimento senza causa fondata sulla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, mentre tale facoltà non può essere differita alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Ne è conseguita la cassazione con rinvio della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, è stata quindi annullata perché contraria al principio secondo cui l'opposto può articolare in comparsa di risposta una domanda ex art. 2041 c.c. se collegata alla medesima vicenda sostanziale oggetto del ricorso monitorio.
Norme richiamate
L'azione generale di arricchimento senza causa è ammissibile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se proposta dall'opposto nella comparsa di risposta e collegata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio; non è però differibile alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. va valutata in concreto; la Corte di cassazione richiama il tema ma non lo decide nel merito perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Nel giudizio ordinario, e quindi anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo, le domande alternative/subordinate dell'opposto vanno proposte tempestivamente nella comparsa di risposta; non possono essere riservate alla memoria successiva.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è assoggettata alle norme del rito ordinario, con applicazione anche delle preclusioni proprie di tale rito.
È richiamato il canone di correttezza processuale, nel senso che chi ha iniziato il giudizio monitorio deve formulare nella prima difesa le eventuali domande alternative che intenda proporre.
La censura sul rilievo officioso dell'inammissibilità resta assorbita; la Corte non esamina il merito della questione di ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti delle domande.
È richiamato nel motivo sulla dedotta tardività dell'eccezione, ma la questione resta assorbita.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la regolarità contabile dell'impegno di spesa, ma la Corte non decide sul punto per assorbimento.
È richiamato nel secondo motivo in relazione alla responsabilità/pagamento di obbligazioni dell'ente locale, ma la questione resta assorbita.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre nella comparsa di risposta domande alternative o subordinate, anche di arricchimento senza causa, purché esse si fondino sulla medesima vicenda sostanziale già introdotta con il ricorso monitorio.
- La domanda ex art. 2041 c.c. non può essere differita alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.: la parte che agisce in monitorio deve articolare le eventuali pretese alternative nella prima difesa utile del giudizio di opposizione.
- L'ammissibilità delle domande alternative nel processo va letta in chiave di concentrazione, economia processuale e coerenza con il divieto di frammentazione del thema decidendum, ma entro i limiti delle preclusioni del rito ordinario.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa è un tema autonomo rispetto alla sola novità della domanda; se la domanda è ammissibile sotto il profilo processuale, la verifica dei suoi presupposti sostanziali resta rimessa al giudice di merito.
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