Cassazione Civile, Sentenza n. 15276/2021 del 01/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita di valore delle azioni ALITALIA, asserendo che il MEF, in qualità di socio di maggioranza, aveva tenuto condotte illecite (informativa ingannevole e/o direzione e coordinamento abusiva) che avevano indotto il loro affidamento e la conservazione o l'acquisto di titoli. In particolare si denunciavano: 1) attività informativa decettiva del MEF che avrebbe indotto in errore gli azionisti (illecito extracontrattuale, art. 2043 c.c.); 2) abuso dei poteri di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. imputabile al MEF quale socio di maggioranza; 3) contestazioni processuali su utilizzabilità di documenti prodotti in appello e sulla ammissibilità di nuove difese svolte dal MEF in grado di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili e/o infondati i vari motivi di ricorso dei danneggiati. In sintesi: la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto insussistente la prova di condotte informativo-decettive del MEF e l'assenza del nesso causale tra eventuali atti del MEF e le scelte di investimento dei ricorrenti; aveva altresì escluso la responsabilità ex art. 2497 c.c. nei confronti dello Stato-azionista in applicazione dell'art. 19, comma 6, DL n. 78/2009 (norma interpretativa ritenuta applicabile e retroattiva), che esclude lo Stato dall'ambito soggettivo della norma codicistica; la Corte di cassazione ha inoltre ritenuto i motivi di ricorso carenti dei requisiti di specificità richiesti per il sindacato in sede di legittimità (mancata puntuale descrizione delle condotte e degli elementi fattuali decisivi), ha confermato che le difese nuove in appello possono essere ammesse se consistono in mere difese e non in eccezioni nuove in senso proprio, e ha respinto le censure relative alla mancata utilizzazione/valutazione di documenti prodotti tardivamente, rilevando che la Corte d'appello li aveva comunque esaminati e ritenuti non idonei a provare la responsabilità del MEF. Conseguentemente è stato confermato il rigetto della domanda risarcitoria.
Norme richiamate
Parametro applicato per la valutazione della responsabilità extracontrattuale: la Corte d'appello ha ritenuto non provata la condotta illecita e il nesso causale richiesti da tale norma
Norma sulla responsabilità per l'attività di direzione e coordinamento della societa' controllante; la Corte ha richiesto una puntuale descrizione di condotte continuative e di coordinamento (non mero voto assembleare) per integrare la responsabilità
art. 19, comma 6, DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009
L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria
Norma interpretativa che esclude lo Stato-azionista dall'ambito soggettivo dell'art. 2497 c.c.; la Corte d'appello (e la Cassazione) l'hanno applicata retroattivamente per escludere la responsabilita' dello Stato in base a quella norma
Richiamato in tema di onere di contestazione dei fatti: il principio della contestazione specifica opera per il convenuto costituito in primo grado, non automaticamente in appello
Norme sulle preclusioni probatorie e sulle nuove eccezioni in appello: la Corte ha distinto tra 'mere difese' ammissibili in appello e nuove eccezioni in senso proprio precluse
Parametro del sindacato di legittimità: la Corte ha ritenuto che molti motivi di cassazione mancassero della specificità richiesta per il controllo in sede di legittimità
Principio secondo cui la valutazione delle fonti di prova spetta al giudice del merito: la Cassazione ha escluso rivalutazione dei fatti in sede di legittimità se non nei limiti di legge
Disposizione che prevede una presunzione relativa circa l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della controllante; la Corte ha sottolineato che la presunzione non equivale a prova automatica dell'attività effettiva
Definizione della situazione di controllo societario richiamata ai fini dell'applicazione dell'art. 2497 c.c.
art. 47 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'interpretazione retroattiva dell'art. 19/2009 sarebbe lesiva della tutela del risparmio; la Corte non ha accolto la censura e non ha ritenuto fondata la questione
Richiamato in tema di preclusione istruttoria: la Corte territoriale ha delimitato la prova utilizzabile a quanto prodotto nei termini processuali, ma ha esaminato anche documenti tardivi rilevandoli non decisivi
Massime di principio
- Per ottenere il risarcimento sulla base dell'art. 2043 c.c. per perdite da investimento è necessario provare con specificità sia la condotta illecita dell'ente (es. comunicazioni ingannevoli) sia il nesso causale tra quella condotta e la decisione dell'investitore di acquistare o non dismettere i titoli
- Le "mere difese" introdotte in appello possono essere ammesse e valutate, mentre le nuove eccezioni in senso proprio restano soggette alle regole di preclusione: va sempre specificato il contenuto fattuale delle nuove difese
- Per far valere la responsabilità ex art. 2497 c.c. occorre indicare condotte concrete e continuative di direzione e coordinamento (piani, direttive, sistema organizzativo di gruppo), non basta il mero esercizio del diritto di voto del socio di maggioranza o singoli atti occasionali
- La norma interpretativa (art. 19, comma 6, DL 78/2009) esclude lo Stato dall'ambito soggettivo dell'art. 2497 c.c.; chi agisca contro lo Stato deve valutare la possibile esclusione di questa via di responsabilità e allegare alternative fattuali e giuridiche concrete
- In contenziosi contro enti pubblici socio di maggioranza occorre descrivere con precisione quale condotta materiale si contesta, quali doveri di diligenza sarebbero stati violati e quali elementi obiettivi avrebbero reso la scelta gestionale 'irragionevole' o 'colpevole'
- La valutazione probatoria dei documenti e delle relazioni tecniche resta rimessa al giudice del merito; in Cassazione è ammessa solo la censura di precisa omissione di fatti decisivi o di errori di diritto ben specificati
- Quando lo Stato persegue interessi pubblici attraverso società partecipate, il perseguimento di tali interessi non esonera automaticamente da responsabilità: tuttavia la valutazione deve tenere conto del bilanciamento fra interesse pubblico e criteri di corretta gestione aziendale, ed è necessario dimostrare che la scelta pubblica abbia determinato uno scostamento colpevole dai criteri di diligenza
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