Cassazione Civile, Sentenza n. 15110/2021 del 31/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (organi pubblici)
La controversia
Il ricorrente, presidente di sezione presso una corte d’appello, impugnava l’ordinanza n. 85/2020 della Sezione disciplinare del CSM, depositata il 22 luglio 2020, che aveva disposto la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio e la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura, con corresponsione di un assegno alimentare. La misura era stata adottata nel contesto di un procedimento disciplinare relativo a sedici capi di incolpazione e a indagini penali per condotte corruttive e per l’asserita strumentalizzazione delle funzioni giudiziarie, con contestazioni anche relative alla famiglia S. Il ricorso riguardava esclusivamente gli addebiti connessi a quest’ultima vicenda. Con il primo motivo il magistrato deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109/2006 e mancanza assoluta di motivazione sul capo relativo all’omessa astensione dalla trattazione dell’istanza di revoca del sequestro dei beni della famiglia S.; pur ammettendo che il difensore degli interessati era cugino della moglie e che in passato lo aveva difeso in un procedimento disciplinare, negava una frequentazione abituale e l’esistenza di gravi ragioni di convenienza attuali. Con il secondo motivo denunciava violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 109/2006 e carenza di motivazione, contestando la valutazione cautelare degli episodi corruttivi: sosteneva che il dissequestro non fosse illegittimo e non avesse prodotto un vantaggio definitivo; che un eventuale interessamento presso i colleghi non fosse idoneo a influenzarne le decisioni né riconducibile a un patto corruttivo; che la promessa di intervenire in un eventuale giudizio di rinvio dipendesse da un evento futuro e aleatorio; e che le contestazioni relative all’uso della qualità di magistrato, ai vantaggi ricevuti e ai comportamenti scorretti verso i colleghi fossero prive di adeguata motivazione. Con i motivi aggiunti, depositati il 12 gennaio 2021, ammetteva contatti e ricezione di denaro o beni, ma negava di aver concretamente condizionato decisioni proprie o altrui, richiamando anche gli sviluppi favorevoli del procedimento penale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, per la sospensione cautelare facoltativa prevista dall’art. 22 del d.lgs. n. 109/2006, non è richiesto il pieno accertamento degli addebiti, riservato al giudizio disciplinare di merito, ma una valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti, della loro possibile sussistenza, della gravità oggettiva e della compatibilità con l’esercizio delle funzioni. Il controllo di legittimità sull’ordinanza disciplinare resta circoscritto alla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione e non consente di rivalutare i fatti o gli elementi istruttori. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui sollecitava una diversa ricostruzione dei rapporti con il difensore e delle risultanze istruttorie: la motivazione del CSM sull’obbligo di astensione e sul quadro indiziario è stata giudicata congrua e logica. Le censure sul dissequestro sono state rigettate: l’ordinanza cautelare aveva motivatamente valorizzato le intercettazioni, le promesse e le regalie; inoltre, la revoca del sequestro è immediatamente esecutiva e fa venir meno il titolo provvisorio dell’apprensione, salva l’impugnazione del pubblico ministero. È stata respinta anche la tesi secondo cui l’interessamento presso i magistrati di altro collegio sarebbe stato irrilevante perché privo di effettiva capacità condizionante: ai fini della valutazione della corruzione rileva che l’atto rientri nelle competenze dell’ufficio di appartenenza e che il pubblico ufficiale possa esercitarvi una qualche forma di ingerenza, anche di mero fatto. È stata inoltre respinta la censura relativa alla promessa di intervenire nell’eventuale giudizio di rinvio: l’aleatorietà del risultato favorevole non esclude la rilevanza della disponibilità remunerata, poiché il reato di corruzione in atti giudiziari si consuma con l’accettazione della promessa, indipendentemente dal conseguimento del vantaggio perseguito. Quanto agli addebiti di indebita percezione di vantaggi e di uso strumentale della qualità di magistrato, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del CSM, che aveva ricondotto alla nozione di vantaggio anche utilità non patrimoniali oggettivamente apprezzabili e aveva ravvisato l’uso strumentale della qualità anche senza una sua esplicita spendita, quando essa sia nota all’interlocutore. Le censure sui comportamenti scorretti verso i colleghi e sull’omessa astensione sono state dichiarate inammissibili nella parte in cui non si confrontavano con la motivazione dell’ordinanza e chiedevano una nuova valutazione delle risultanze. I motivi aggiunti sono stati qualificati come memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., ammissibile perché tempestiva e limitata allo sviluppo dei motivi già proposti; le nuove argomentazioni non hanno però scalfito la motivazione cautelare. Nessuna statuizione sulle spese; escluso il raddoppio del contributo unificato ratione materiae.
Norme richiamate
ai fini dell’applicazione di misure cautelari ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 il giudice non è tenuto al completo e pieno accertamento della sussistenza degli addebiti (che è riservato al giudizio di merito sull’illecito), ma deve valutare, oltre alla rilevanza disciplinare dei fatti contestati astrattamente considerati e della possibile sussistenza degli stessi, anche la loro oggettiva gravità e la loro compatibilità con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali in assoluto o nel distretto ove erano state esercitate in precedenza
La misura cautelare disciplinare può essere adottata senza il completo accertamento degli illeciti, purché il giudice ne valuti la rilevanza disciplinare, la possibile sussistenza, la gravità oggettiva e la compatibilità dei fatti con la prosecuzione delle funzioni.
nonostante che sussistessero gravi ragioni di convenienza che rendevano doverosa l’astensione, ex art. 36 c.p.p., lett. h), in considerazione del rapporto di affinità esistente con l’avv. Gambardella, difensore di S., e della frequentazione abituale con quest’ultimo.
La decisione impugnata ha considerato che gravi ragioni di convenienza, individuate nel rapporto di affinità con il difensore e nella frequentazione abituale, imponessero l’astensione; la Cassazione ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione fattuale, sorretta da motivazione congrua.
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 109/2006
La Sezione disciplinare ha fondato la sua decisione, tra l’altro, sulle conversazioni captate in particolare il 3 aprile 2019, tra un emissario della famiglia S. e il Dott. P., nel corso delle quali l’emissario chiedeva direttamente al Dott. P. di intervenire per far cadere l’accusa di associazione, ed ha collegato la qualità di pubblico ufficiale del Dott. P. alla sua posizione di presidente di sezione nella stessa corte d’appello in cui operavano i magistrati che avrebbero giudicato in appello nel procedimento penale a carico del S. e del G.
Nel vaglio cautelare disciplinare, la possibile sussistenza dell’illecito può essere desunta dagli elementi istruttori e dal collegamento tra la qualità pubblicistica del magistrato, la posizione ricoperta nell’ufficio e l’interferenza promessa in una vicenda giudiziaria.
artt. 110, 81, 319-ter, 319 e 321 c.p.
il delitto di corruzione in atti giudiziari si consuma con l’accettazione della promessa di denaro o di altra utilità da parte del pubblico ufficiale indipendentemente dalla realizzazione del vantaggio perseguito dal corruttore
La consumazione della corruzione in atti giudiziari non richiede che il vantaggio perseguito dal corruttore si realizzi: è sufficiente l’accettazione della promessa di denaro o altra utilità.
art. 3, lett. a), d.lgs. n. 109/2006
dando della nozione di vantaggio una portata ampia, non circoscritta alle sole utilità di natura patrimoniale, ma estesa a tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, patrimoniale e morale, oggettivamente apprezzabile, ed evidenziando anche che, quanto alla spendita della qualità di magistrato, non è neppure necessaria una spendita esplicita quando essa sia nota all’interlocutore, essendo piuttosto necessario l’uso strumentale di essa, posto in essere, al di fuori dall’esercizio delle proprie funzioni, proprio per conseguire un ingiusto vantaggio per sè o per altri
L’illecito extrafunzionale può consistere nel conseguire un vantaggio ingiusto, anche non patrimoniale, mediante uso strumentale della qualità di magistrato; non è necessaria un’esplicita ostentazione di tale qualità quando essa sia già nota all’interlocutore.
in materia di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite civili di questa Corte, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 si applicano le norme processuali penali ai fini della proposizione del ricorso, e quelle civili per la fase del giudizio
Per l’impugnazione davanti alle Sezioni Unite delle decisioni disciplinari del CSM, le norme processuali penali regolano la proposizione del ricorso, mentre la fase del giudizio è regolata dalle norme processuali civili.
Le memorie illustrative sono destinate, nel giudizio civile di legittimità, esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, e non sono utilizzabili allo scopo di specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito
La memoria ex art. 378 c.p.c. può illustrare e chiarire motivi già proposti e confutare le tesi avversarie, ma non può ampliare i motivi originari né introdurre nuove eccezioni o questioni.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito
Il sindacato di legittimità sulla decisione disciplinare non consente una nuova valutazione dei fatti e delle prove; è limitato alla verifica della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione.
Massime di principio
- Ai fini della sospensione cautelare facoltativa del magistrato, non occorre accertare compiutamente l’illecito disciplinare: è sufficiente una delibazione della possibile sussistenza dei fatti, accompagnata dalla valutazione della loro rilevanza disciplinare, gravità oggettiva e compatibilità con l’esercizio delle funzioni.
- Nel ricorso per cassazione contro una decisione della Sezione disciplinare del CSM, la Corte controlla la congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, ma non può riesaminare il materiale istruttorio né sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella del giudice disciplinare.
- Ai fini della corruzione in atti giudiziari, l’atto oggetto dell’accordo non deve necessariamente rientrare nelle specifiche mansioni del pubblico ufficiale: è sufficiente che ricada nelle competenze dell’ufficio di appartenenza e che il pubblico ufficiale possa esercitarvi una qualche forma di ingerenza, anche di mero fatto.
- La corruzione in atti giudiziari si consuma con l’accettazione della promessa di denaro o di altra utilità, senza che sia necessario il conseguimento del risultato favorevole perseguito dal corruttore; l’aleatorietà di tale risultato non rende di per sé irrilevante la promessa remunerata.
- La nozione di vantaggio rilevante per l’illecito disciplinare può comprendere utilità patrimoniali e morali, purché oggettivamente apprezzabili. L’uso strumentale della qualità di magistrato può sussistere anche senza un’esplicita spendita, quando tale qualità sia nota all’interlocutore.
- La revoca del sequestro produce immediatamente effetti, facendo venir meno il titolo provvisorio dell’apprensione, salva la possibilità di impugnazione del pubblico ministero.
- La memoria illustrativa nel giudizio civile di legittimità può chiarire e sviluppare le ragioni già dedotte, ma non può introdurre nuovi motivi, eccezioni o questioni non prospettati nell’atto introduttivo.
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