Cassazione Civile, Sentenza n. 15093/2021 del 31/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai ricorsi, su istanza congiunta depositata prima dell'udienza di discussione, e ha disposto la compensazione delle spese processuali. Il procedimento di cassazione si estingue quindi senza decisione sul merito dei motivi di censura.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Silvera ottenne un decreto ingiuntivo per €83.136.295,78 fondato su una transazione stipulata con la Fondazione Gerini e la Casa Salesiana. Gli enti opponenti hanno dedotto la nullità/annullabilità e l'inefficacia della transazione e hanno chiesto la restituzione di somme percepite; Silvera ha chiesto, in caso di invalidità della transazione, il risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano e successivamente la Corte d'Appello di Milano rigettarono l'opposizione degli enti; la Cassazione aveva parzialmente cassato con rinvio una decisione, ma in seguito la Corte d'Appello confermò il rigetto. Le parti avevano quindi proposto ricorso per cassazione (e ricorso incidentale il Silvera). Prima dell'udienza le parti hanno depositato un'istanza congiunta dichiarando di aver definito la controversia in via transattiva e di non avere più interesse ai ricorsi.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La dichiarazione congiunta di definizione della controversia e di rinunzia ai ricorsi, resa dai procuratori con i necessari poteri e depositata prima dell'udienza di discussione, va considerata rinunzia ai ricorsi ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio di cassazione.
art. 378 c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; la Corte rileva che la rinuncia risultante dall'istanza congiunta è regolare e tempestiva anche in presenza di tali memorie, purché effettuata prima dell'udienza di discussione.
Massime di principio
- Una transazione successivamente impugnata non impedisce alle parti di porre fine al contenzioso con una nuova transazione e dichiarazione congiunta di rinuncia ai gravami; in tal caso il giudizio di impugnazione si estingue.
- Perché la rinuncia ai ricorsi produca estinzione, la dichiarazione deve essere regolare, provenire da procuratori muniti dei necessari poteri e essere depositata prima dell'udienza di discussione orale.
- La dichiarazione congiunta di cessazione della materia del contendere viene qualificata come rinuncia ai ricorsi ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la Corte di legittimità dichiara allora l'estinzione del giudizio senza entrare nel merito.
- In caso di estinzione per rinuncia le spese possono essere compensate su richiesta congiunta delle parti, salvo diversa determinazione del giudice.
- Se si desidera continuare a contestare il merito (ad esempio per ottenere la riforma della decisione di merito), non bisogna aderire ad una istanza congiunta di cessazione: la rinuncia toglie la possibilità di ottenere pronunce di merito in Cassazione sullo stesso oggetto.
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