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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15091/2021 del 31/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza di Appello che aveva confermato la decisione di merito sfavorevole al ricorrente. Le censure (sette motivi) denunciavano: omessa pronuncia su specifici punti dell'appello (art. 112 c.p.c.), omissione di valutazione di documenti e vizio di valutazione delle consulenze tecniche (CTU), vizio nella qualificazione delle polizze fideiussorie (contestando la qualificazione come contratto autonomo di garanzia e l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.), nullità della decisione per mancato esame di atti relativi alla non eseguibilità del progetto e sospensioni illegittime dei lavori, erronea determinazione delle somme oggetto di esecuzione e questioni di preteso giudicato e identità di causa petendi con riguardo alla domanda di rivalsa della Reale Mutua.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi per difetto di specificità, per mancato rispetto dei requisiti di tempestività/individuazione previsti per l'impugnazione di motivi di omessa pronuncia o vizio motivazionale, e, sul profilo sostanziale, ha confermato che le polizze avevano carattere di garanzia autonoma (anche in assenza della formula testuale "a prima richiesta e senza eccezioni" risultando decisivi il termine di 30 giorni per il pagamento e la clausola che escludeva l'opposizione del debitore alla richiesta). Ha inoltre affermato i limiti della revisione in cassazione sul merito e sulla valutazione delle prove e condiviso la distinzione della Corte d'appello sulla diversità di causa petendi fra le domande di rivalsa. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio di legittimità in favore di CORAP, Unipolsai e Reale Mutua con importi liquidati e riconoscimento dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 (introdotto dalla L. n. 228/2012).

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La ricorrente lamentava omessa pronuncia su punti dell'appello; la Corte ricorda i limiti della cassazione e la necessità di specificità e indicazione degli atti nei quali le questioni erano state proposte

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)

    Fondamento delle censure in cassazione: la Corte applica i limiti di rilevabilità dei vizi di diritto, di motivazione e di diritto processuale tipizzati dall'art. 360

  • art. 366 c.p.c. (comma 1, n. 6)

    Richiesto per le denunce di omessa pronuncia o vizio motivazionale: la Corte evidenzia l'onere di indicare il fatto storico, il dato probatorio, la sede processuale e la decisività

  • art. 369 c.p.c. (comma 2, n. 4)

    Richiesto per la denuncia del vizio motivazionale, la cassazione richiede la puntuale indicazione del fatto omesso e della sua rilevanza decisiva

  • artt. 1936 ss., 1944 e 1957 c.c.

    La Corte conferma la giurisprudenza secondo cui il carattere di contratto autonomo di garanzia può desumersi anche in assenza della formula testuale "a prima richiesta e senza eccezioni" quando il testo limita le eccezioni del debitore e prevede termini ristretti per il pagamento; ricorda altresì la tendenziale incompatibilità tra la disciplina dell'art. 1957 e il contratto autonomo, salvo diversa pattuizione

  • clausole di polizza citate nella sentenza

    dopo un semplice avviso alla ditta obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso; entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'ente garantito; "a prima richiesta e senza eccezioni"

    La presenza di queste formulazioni o di formulazioni equivalenti è stata ritenuta idonea a qualificare la polizza come garanzia autonoma e a escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore

  • art. 2909 c.c., artt. 324 e 116 c.p.c.

    Norme richiamate nella censura relativa al giudicato e alla litispendenza/identità di cause; la Corte ha ritenuto sussistente diversità di causa petendi fra le domande valutate

  • art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 (introdotto dall'art.1 comma 17 L. 228/2012)

    Norma relativa all'obbligo del contributo unificato aggiuntivo per i ricorsi in cassazione proposti dopo il 30 gennaio 2013; la Corte dà atto della sussistenza del presupposto e dell'obbligo di versamento

Massime di principio

  • In Cassazione le doglianze soggette a vizio motivazionale o a omessa pronuncia devono essere specificamente individuate: indicare il fatto storico, il documento/atto in cui è proposta, la sede processuale e la decisività; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La qualificazione di una polizza come contratto autonomo di garanzia non richiede tassativamente la formula "a prima richiesta e senza eccezioni": rilevano anche clausole che pongono un termine molto ristretto per il pagamento (es. 30 giorni) e che escludono la possibilità per il debitore principale di eccepire nei confronti del garante.
  • La richiamata incompatibilità fra art. 1957 c.c. e contratto autonomo di garanzia è solo tendenziale: le parti possono pattuire un rinvio alle tutele dell'art. 1957, ma occorre valutare il contenuto complessivo della polizza per stabilire la natura della garanzia.
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti a rischio valutativo: il giudizio sulla comparazione delle responsabilità e sulla valutazione delle prove resta prerogativa del giudice del merito, salvo vizi motivazionali rigorosamente denunciati.
  • Le questioni inerenti all'esecuzione forzata (somme effettivamente riscosse, azioni esecutive delle compagnie, surroghe) vanno dedotte con i rimedi nel processo esecutivo e non costituiscono di per sé motivo idoneo in cassazione se non collegati a specifici vizi di diritto.
  • Per far valere l'identità di causa petendi e l'eventuale inefficacia del giudicato occorre dimostrare la coincidenza completa dell'oggetto e della domanda; diversità formale o sostanziale della domanda (es.: assenza di domanda di pagamento nei confronti del garante nel primo giudizio) può escludere il preclusivo effetto del giudicato.

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