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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15109/2021 del 31/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo aveva affermato la responsabilità disciplinare dell’avvocato e gli aveva inflitto l’avvertimento per due addebiti: l’omesso pagamento della Tarsu relativa all’occupazione di una stanza in uno studio professionale, in violazione dell’art. 15 del codice deontologico allora contestato, e una condotta ritenuta lesiva del decoro della professione, in violazione dell’art. 5 del medesimo codice. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 130/2020 depositata il 17 luglio 2020, lo aveva prosciolto dal primo addebito, rilevando che l’obbligo fiscale gravava su altri avvocati subaffittuari, ma aveva confermato la responsabilità per il secondo: l’avvocato non avrebbe adempiuto all’impegno pattizio di rimborsare ai colleghi una quota della Tarsu da essi corrisposta, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro previsti dall’art. 9, comma 2, del codice deontologico forense. In cassazione l’avvocato ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 48, comma 1, R.D. n. 37/1934, perché il decreto di citazione disciplinare non avrebbe indicato con sufficiente chiarezza gli addebiti; (2) motivazione apparente sul rigetto di tale censura e sull’effettiva possibilità di difesa; (3) motivazione apparente per avere il CNF richiamato plurime risultanze istruttorie senza graduarne il peso né spiegare il contributo di ciascuna; (4) motivazione apparente sull’esistenza, sul momento e sui destinatari dell’accordo di rimborso e sulla contestazione di essersi sottratto all’obbligo prima che gli altri colleghi avessero pagato la tassa.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la contestazione disciplinare non richiede una descrizione minuta e completa dei fatti, purché consenta all’incolpato di difendersi efficacemente e di non essere sanzionato per fatti diversi; nel caso concreto, il decreto di citazione era redatto in calce alla deliberazione di apertura, che riportava analiticamente gli addebiti, vi rinviava espressamente ed era stata comunicata all’interessato unitamente al decreto. Il secondo motivo è inammissibile: il CNF aveva spiegato l’insussistenza della nullità e richiamato le difese articolate dall’incolpato; la censura sollecitava in realtà una nuova valutazione del merito. Il terzo motivo è inammissibile: il giudice di merito deve indicare gli elementi e le prove posti a fondamento della decisione, ma non deve graduare il peso di ciascuna risultanza né confutare separatamente ogni argomento incompatibile con la soluzione adottata; inoltre, il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni disciplinari del CNF è circoscritto ai vizi di legittimità e non consente di riesaminare le valutazioni di fatto, salvo palese sviamento di potere, qui non ravvisato. Anche il quarto motivo è inammissibile, perché, dietro la denuncia di motivazione apparente, contestava sostanzialmente gli accertamenti di fatto sull’accordo e sull’obbligo di rimborso, non sindacabili in questa sede. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva; è stato dichiarato sussistente l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 1, R.D. n. 37/1934

    Non sussiste quindi violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 48, recante norme di integrazione e di attuazione del R.D. n. 1578 del 1933 (ordinamento della professione di avvocato e di procuratore) laddove prevede, tra l’altro, che il decreto di citazione debba contenere la menzione circostanziata degli addebiti, idonea anche alla delimitazione del thema decidendum, qualora esso sia redatto in calce alla Delibera di apertura del procedimento disciplinare che ne rechi analitica menzione e ad essa rinvii, essendo incorporato ad essa nel verbale e di conseguenza comunicato all’interessato unitamente alla Delibera stessa, in quanto tali modalità soddisfano pienamente il diritto all’informazione dell’incolpato, finalizzato al pieno esercizio del suo diritto alla difesa.

    La menzione circostanziata degli addebiti richiesta per il decreto di citazione è soddisfatta quando questo è redatto in calce alla deliberazione di apertura, che contiene analiticamente le incolpazioni, e vi rinvia, purché decreto e deliberazione siano comunicati insieme all’interessato: tale modalità assicura l’informazione necessaria per esercitare pienamente la difesa.

  • art. 56 R.D.L. n. 1578/1933

    Peraltro, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (Cass. S.U. n. 24647 del 2016).

    Le decisioni disciplinari del CNF sono impugnabili per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; l’accertamento dei fatti, la loro rilevanza, la scelta della sanzione e la valutazione delle prove restano estranei al sindacato di merito delle Sezioni Unite, salvo palese sviamento di potere. Il controllo sulla motivazione è limitato alla sua congruità, adeguatezza e assenza di vizi logici.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

    In caso di soccombenza in un ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare forense, la contestazione non deve necessariamente esporre i fatti con minuta e completa descrizione, purché l’incolpato possa comprendere gli addebiti, predisporre una difesa efficace e non rischi di essere sanzionato per fatti diversi da quelli contestati.
  • Il requisito della menzione circostanziata degli addebiti nel decreto di citazione disciplinare può essere soddisfatto mediante il rinvio alla deliberazione di apertura che li descriva analiticamente, se il decreto è incorporato in tale deliberazione e gli atti sono comunicati congiuntamente all’incolpato.
  • La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando espone in modo conciso ma logicamente adeguato gli elementi di fatto e di diritto e le prove poste a fondamento della decisione; non è necessario graduare il contributo di ogni elemento probatorio né esaminare espressamente tutte le allegazioni e le prove, se le ragioni adottate rendono incompatibili le tesi non accolte.
  • Il ricorso alle Sezioni Unite contro una decisione disciplinare del CNF non consente una nuova valutazione dei fatti, della rilevanza disciplinare delle condotte, delle risultanze processuali o della sanzione; il sindacato resta circoscritto ai vizi di legittimità e alla verifica della motivazione nei limiti consentiti, salvo il caso di palese sviamento di potere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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