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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32552/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che non gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa ha dedotto la violazione degli artt. 62-bis e 63 c.p., nonché un vizio di motivazione. La Corte d'appello aveva fondato il diniego delle attenuanti generiche sulle modalità del fatto, valorizzando il possesso di copioso materiale idoneo alla pesatura e al confezionamento e la quantità non infima di cocaina rinvenuta. Aveva inoltre ritenuto che l'imputato avesse mostrato una spiccata capacità a delinquere e che non fosse formulabile un giudizio prognostico favorevole circa l'astensione dalla reiterazione di condotte illecite, negando conseguentemente anche la sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittimo motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche mediante la valorizzazione dell'assenza di elementi positivi e, in particolare, delle modalità del fatto, della disponibilità di abbondante materiale per la pesatura e il confezionamento e della quantità di cocaina. Ha inoltre considerato congrua la motivazione relativa alla spiccata capacità a delinquere e all'assenza di una prognosi favorevole di futura astensione da ulteriori condotte illecite, posta a fondamento del diniego della sospensione condizionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; dopo la riforma del 2008, la sola incensuratezza non è sufficiente per la concessione del beneficio. Il giudice può inoltre fondare la decisione anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.

  • art. 63 c.p.

    concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

    La disposizione è stata invocata dalla difesa, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione rilevante ai fini del ricorso.

  • art. 133 c.p.

    gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole

    Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice può prendere in esame l'elemento tra quelli previsti dalla norma che ritenga prevalente e idoneo a determinare il riconoscimento o il diniego del beneficio.

  • art. 163 c.p.

    sospensione condizionale della pena

    Il beneficio può essere negato quando, sulla base degli elementi valorizzati nella motivazione, non sia formulabile una prognosi favorevole di futura astensione dalla reiterazione di condotte illecite.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125

    La riforma richiamata dalla Corte esclude che la sola incensuratezza sia sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza l'assenza di elementi positivi e individua, tra i criteri rilevanti per la gravità del reato e la capacità a delinquere, anche un solo elemento ritenuto decisivo.
  • La sola incensuratezza dell'imputato, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non impone né rende di per sé sufficiente la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
  • La disponibilità di copioso materiale destinato alla pesatura e al confezionamento della sostanza stupefacente, unitamente alla quantità non infima della sostanza, può essere valorizzata per negare le attenuanti generiche e per formulare una prognosi negativa sulla futura astensione da ulteriori condotte illecite.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è adeguatamente motivato quando il giudice esclude, sulla base delle modalità del fatto e degli elementi indicativi della capacità a delinquere, una prognosi favorevole di non reiterazione di condotte illecite.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale

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