Cassazione Civile, Ordinanza n. 12925/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo emesso in favore di un soggetto poi deceduto, nel contesto di rapporti conflittuali tra familiari e difese svolte da un avvocato che rivendicava di essere creditore per spese della fase monitoria e di essere legittimato a intervenire. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo insussistente la legittimazione dell’avvocato. Successivamente l’avvocato aveva proposto revocazione ex art. 395 nn. 1 e 3 c.p.c., deducendo che la controparte avesse dolosamente occultato documenti e circostanze decisive e che fosse emerso un precedente procedimento ex art. 702-bis c.p.c. da cui risultava l’assenza di una definizione bonaria della lite e della riconciliazione familiare. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la revocazione perché i fatti di dolo processuale e ritrovamento di documenti attinenti alla sentenza di primo grado non incidevano sulla ratio della sentenza revocanda, che riguardava solo questioni processuali di legittimazione e spese. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: violazione dell’art. 395 nn. 1 e 3 c.p.c. e motivazione perplessa/incomprensibile, per asserito richiamo di precedenti non pertinenti e per errata configurazione di un’estensione del contraddittorio; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere considerato il procedimento civile ex art. 702-bis c.p.c. asseritamente occultato; ulteriore omesso esame di fatti decisivi e valorizzazione del procedimento penale instaurato contro i fratelli Sperone, indicato come prova del comportamento elusivo e in mala fede della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non conformi ai requisiti di specificità e autosufficienza dell’art. 366 c.p.c., poiché non riproducevano in modo adeguato gli atti e i documenti rilevanti e non consentivano il controllo diretto della decisività delle censure. Ha inoltre rilevato che le doglianze non coglievano la ratio decidendi della Corte d’appello: la revocazione, quale gravame eccezionale a critica vincolata, era stata proposta contro una sentenza che aveva deciso solo su questioni di rito relative alla legittimazione dell’avvocato e alle spese, mentre i fatti allegati dal ricorrente riguardavano la precedente decisione di primo grado sul decreto ingiuntivo e non potevano fondare la revocazione della sentenza d’appello. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione è mezzo eccezionale e a critica vincolata, esperibile solo per i motivi tassativamente previsti; nel caso concreto i fatti allegati dal ricorrente non attaccavano la sentenza revocanda ma una diversa decisione, sicché il rimedio era inammissibile.
I motivi di ricorso per cassazione non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione del fatto; il vizio deve essere dedotto in modo specifico e coerente con il tipo di censura.
Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre indicare specificamente i motivi, trascrivere o riprodurre il contenuto degli atti e documenti rilevanti e segnalarne la sede processuale, altrimenti il ricorso è inammissibile.
L’onere di deposito e di indicazione degli atti/documenti è funzionale al controllo di legittimità e può essere soddisfatto con riferimenti idonei a identificare la fase in cui tali atti sono stati prodotti o formati.
La censura non può tradursi nella richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; il fatto asseritamente non contestato deve comunque essere dedotto e rilevante rispetto alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 c.p.c. è un rimedio eccezionale e a critica vincolata: può essere proposta solo contro la sentenza effettivamente impugnata e solo per vizi che incidano sulla sua ratio decidendi, non per riesumare censure riferite a una decisione diversa del processo.
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione atti, documenti e passaggi rilevanti, riproducendone il contenuto essenziale e segnalandone la collocazione processuale; in difetto, la censura è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali realmente decisivi.
- Un motivo di impugnazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a criticare argomentazioni secondarie o decisioni preclusive che rendono irrilevanti i fatti invocati.
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