Cassazione Penale, Ordinanza n. 32070/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo sulle attenuanti generiche del tutto generico e quindi non scrutinabile nel merito. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 19 novembre 2024. Dal testo emerge un solo motivo: la doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che il motivo è assolutamente generico, anche perché la decisione di appello, confermativa di quella di primo grado, aveva già negato il beneficio valorizzando la presenza di precedenti penali e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili. Non risultano dal testo altri capi o altri reati specificamente indicati.
Norme richiamate
Il beneficio delle circostanze attenuanti generiche può essere negato quando il giudice di merito valorizzi precedenti penali e assenza di elementi positivamente valutabili; in cassazione la censura deve essere specifica e non meramente assertiva.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a un’affermazione apodittica e non confronta in modo puntuale la motivazione del giudice di merito.
- Il giudice di merito può legittimamente negare le attenuanti generiche richiamando precedenti penali dell'imputato e l'assenza di circostanze positive idonee a giustificare il beneficio.
- In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche richiede una doglianza specifica, non essendo sufficiente una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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