Cassazione Penale, Ordinanza n. 32026/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la responsabilità dell'imputato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso tale decisione l'imputato proponeva personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché ritenuto inammissibile: è stato proposto da soggetto non legittimato, alla luce dell'art. 613 c.p.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che limita la proposizione personale del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato presentato personalmente dall'imputato, quindi da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Nel testo vigente richiamato dalla Corte, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, se non nei casi consentiti dalla disciplina processuale; la proposizione personale determina inammissibilità per difetto di legittimazione.
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p., entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha inciso sulla legittimazione alla proposizione personale del ricorso per cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, quando vi siano profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto personalmente da un soggetto privo della necessaria legittimazione processuale, secondo la disciplina vigente dell'art. 613 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
- Quando la Corte dichiara l'inammissibilità per ragioni preliminari di legittimazione, non esamina nel merito i motivi di ricorso e la decisione impugnata resta ferma.
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