Cassazione Penale, Ordinanza n. 32061/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la mancanza di specificità dei motivi ex art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p., perché meramente ripetitivi delle censure d'appello e non idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 28/11/2024. Dal testo emerge che i motivi erano ritenuti generici e sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già formulate in appello, senza una critica argomentata specificamente rivolta alle ragioni della decisione di secondo grado. La Corte di cassazione richiama inoltre che la Corte territoriale aveva motivato in modo compiuto e non manifestamente illogico sui punti controversi, in particolare sulla distribuzione dei prodotti tra magazzino e area espositiva e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della necessaria specificità dei motivi di ricorso; la loro mancanza rende il ricorso inammissibile.
Richiamato come base normativa dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.
Citato per indicare che la Corte d'appello aveva motivato sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, ossia una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata; la mera riproposizione pedissequa delle doglianze già dedotte in appello integra motivi solo apparenti e quindi inammissibili.
- La genericità del ricorso non è sanata dal solo fatto che le doglianze siano già state esaminate in appello: occorre un effettivo confronto con la motivazione della decisione di secondo grado.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione compiuta e non manifestamente illogica sui punti devoluti, il ricorso che non si misuri con tale motivazione è inammissibile.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito sul punto; in mancanza di una censura specifica, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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