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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32060/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge penale e processuale. La censura mira sostanzialmente a contestare la valutazione degli elementi probatori compiuta dai giudici di merito, sostenendo l'omessa o erronea considerazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che tale doglianza è concettualmente errata, perché la violazione dell'art. 192 c.p.p., norma processuale, non può essere utilizzata per aggirare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; inoltre il motivo è reputato meramente ripetitivo rispetto alle deduzioni già esaminate e disattese in appello, in particolare quanto al riconoscimento basato sulla fotografia apposta sul documento esibito.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Non può essere invocato per censurare direttamente l'omessa o erronea valutazione della prova, se la doglianza mira in realtà a contestare la motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Non consente di superare i limiti del sindacato sulla motivazione facendo valere, sotto la veste della violazione di legge, censure che attengono in realtà alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La deduzione dell'inosservanza di norme processuali a pena di nullità non può essere usata per eludere il diverso e più ristretto controllo sulla motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Delimita i motivi deducibili in cassazione in tema di motivazione; tali limiti non possono essere aggirati ricorrendo alle lettere b) o c).

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 192 c.p.p. non è un autonomo veicolo per contestare in cassazione la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, quando la doglianza investe in realtà la motivazione.
  • Il controllo di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: se la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e non manifestamente carente, la censura che ripropone le stesse obiezioni già disattese è inammissibile.
  • I limiti del motivo attinente alla motivazione, fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere aggirati qualificando come violazione di legge una critica che, nella sostanza, riguarda la valutazione degli elementi probatori.
  • La ripetizione pedissequa delle doglianze di appello, senza confrontarsi con le ragioni decisive della sentenza impugnata, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende nei limiti fissati dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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