Cassazione Penale, Ordinanza n. 32063/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata presentava una motivazione ampia, puntuale e congrua sulle ragioni della credibilità della persona offesa e sugli elementi che smentivano la tesi difensiva dell'abbandono autonomo della refurtiva. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che, in doppia conforme, aveva affermato la sua responsabilità per il reato di rapina. Le doglianze difensive miravano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti, insistendo in particolare sull'attendibilità della tesi secondo cui la persona offesa avrebbe autonomamente abbandonato la refurtiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non fossero ammissibili in sede di legittimità, perché non correlate a specifiche illogicità della motivazione ma dirette a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme sulla responsabilità, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le censure sono inammissibili quando non evidenziano una specifica mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma si limitano a contrapporre una lettura alternativa delle prove.
- Una motivazione ampia, puntuale e coerente del giudice di merito sulla credibilità della persona offesa e sugli elementi di riscontro rende non sindacabile in cassazione la valutazione fattuale, salvo errori di legittimità effettivi.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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