Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per truffa e appropriazione indebita resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per truffa e appropriazione indebita. Con il primo motivo si contestava l'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti: la difesa mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, nonostante una doppia conforme. La Corte rileva che la motivazione di merito era ampia e puntuale, richiamando, tra l'altro, la predisposizione di una mail falsa per ingannare la persona offesa, la consegna di un assegno di rilevante importo non incassabile per falsità della firma di traenza e l'appropriazione di anelli. Con il secondo motivo si censurava il diniego della circostanza attenuante generica ex art. 62-bis c.p., ma la doglianza è stata ritenuta generica, a fronte di una motivazione di merito immune da manifeste illogicità e insindacabile in cassazione nella parte in cui attiene alla discrezionalità sanzionatoria del giudice di merito.
Norme richiamate
La censura sulle attenuanti generiche è stata ritenuta generica e non idonea a superare una motivazione di merito immune da manifeste illogicità; la valutazione sulla concessione o meno dell'attenuante rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme sulla responsabilità, il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie o in una mera proposta di ricostruzione alternativa dei fatti.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia ampia, puntuale e logicamente coerente.
- Le doglianze sull'affermazione di responsabilità sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la struttura argomentativa della decisione impugnata e si limitano a contrapporre criteri valutativi diversi.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando è generica e non evidenzia manifeste illogicità della motivazione, poiché la relativa valutazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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