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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per truffa e appropriazione indebita resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per truffa e appropriazione indebita. Con il primo motivo si contestava l'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti: la difesa mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, nonostante una doppia conforme. La Corte rileva che la motivazione di merito era ampia e puntuale, richiamando, tra l'altro, la predisposizione di una mail falsa per ingannare la persona offesa, la consegna di un assegno di rilevante importo non incassabile per falsità della firma di traenza e l'appropriazione di anelli. Con il secondo motivo si censurava il diniego della circostanza attenuante generica ex art. 62-bis c.p., ma la doglianza è stata ritenuta generica, a fronte di una motivazione di merito immune da manifeste illogicità e insindacabile in cassazione nella parte in cui attiene alla discrezionalità sanzionatoria del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La censura sulle attenuanti generiche è stata ritenuta generica e non idonea a superare una motivazione di merito immune da manifeste illogicità; la valutazione sulla concessione o meno dell'attenuante rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme sulla responsabilità, il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie o in una mera proposta di ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia ampia, puntuale e logicamente coerente.
  • Le doglianze sull'affermazione di responsabilità sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la struttura argomentativa della decisione impugnata e si limitano a contrapporre criteri valutativi diversi.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando è generica e non evidenzia manifeste illogicità della motivazione, poiché la relativa valutazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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