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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13120/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/12/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP: 1) mancata autonoma valutazione della gravità indiziaria, in particolare riguardo all'atto di individuazione fotografica e alla successiva ricognizione di persona; 2) violazione del principio di logicità della motivazione rispetto all'affidabilità dell'individuazione (contrasti tra descrizioni iniziali - altezza e corporatura - e la fotografia indicata, visibilità limitata della persona offesa per cappuccio, presenza di più persone nella saletta di ricognizione); 3) contestazione dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., peraltro ritenuta non adeguatamente ravvisata dal Tribunale; 4) vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari e nella proporzionalità della custodia in carcere, soprattutto alla luce della disponibilità dell'imputato a misure alternative (monitoraggio elettronico) e dell'assenza - a detta del ricorrente - di elementi chiari richiamanti un'associazione mafiosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure reiterative di quelle già proposte in sede di riesame e non ammesse in sede di legittimità, perché attengono a valutazioni di merito sull'apprezzamento degli elementi probatori non sindacabili in Cassazione se non quando il percorso motivazionale sia viziato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente risposto alle censure relative al riconoscimento e alle caratteristiche somatiche, abbia escluso condizionamenti e abbia motivato correttamente sulla svolgimento delle operazioni identificative. Sulla qualificazione aggravata ex art.416-bis.1 c.p. la Corte ha condiviso l'interpretazione del Tribunale secondo cui, in un contesto territoriale con presenza storica di organizzazioni mafiose, il riferimento implicito al potere della consorteria (es. richiamo a "casa" e minacce) può essere idoneo a integrare l'aggravante. Quanto alle esigenze cautelari, è stata confermata la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art.275, comma 3 c.p.p., non superata dal ricorrente. La Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €2.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p., inoltre ha disposto gli adempimenti ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma richiamata tra i reati contestati; la Corte non approfondisce nel testo l'interpretazione specifica di questo articolo, essendo la questione centrata sulla valutazione degli indizi e sulle esigenze cautelari

  • art. 629 cod. pen.

    Norma richiamata come reato contestato (estorsione); la sua contestazione è alla base della misura cautelare, con riferimento al contesto e agli elementi indiziari valutati dal Tribunale

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    La Corte conferma che, in territori con storica presenza mafiosa, è sufficiente che l'agente si riferisca implicitamente al potere della consorteria perché operi l'aggravante del "metodo mafioso"; il Tribunale aveva ritenuto sufficiente il richiamo a un luogo ('la casa') e la percezione della persona offesa di una minaccia riconducibile a sodalizio

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere: la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse superata dal ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare la parte privata che ha proposto il ricorso inammissibile al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti conseguenti alla mancata rimessione in libertà dell'indagato a seguito del provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso

Massime di principio

  • In sede di Cassazione è inammissibile sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio: vanno dimostrati vizi del percorso motivazionale e non solo dissensi sulla valutazione delle prove.
  • Le censure sulla affidabilità delle identificazioni fotografiche o delle ricognizioni di persona devono mirare a mostrare vizi procedurali, condizionamenti o contraddizioni tali da compromettere il percorso argomentativo del giudice, altrimenti restano valutazioni di merito non sindacabili.
  • Per l'aggravante di cui all'art.416‑bis.1 c.p. in contesti con radicata presenza mafiosa anche riferimenti impliciti (es. richiamo a 'casa', minacce percepite come riferibili a una consorteria) possono essere ritenuti sufficienti: va dimostrato, al contrario, l'assenza di tale percezione o il carattere del tutto estraneo del contesto.
  • La presunzione di necessità della custodia cautelare prevista dall'art.275, comma 3 c.p.p. è forte; per superarla occorre fornire elementi concreti e non generici che rendano proporzionate e adeguate misure meno afflittive (es. proposta documentata di misure alternative ed elementi che impediscano la reiterazione o l'inquinamento probatorio).
  • Ricorrere in Cassazione con motivi già decisi dal giudice del riesame, senza indicare profili specifici di illegittimità formale o vizi del percorso motivazionale, espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.

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