Cassazione Penale, Ordinanza n. 17830/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego della detenzione domiciliare. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valorizzando la colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Un detenuto, in espiazione di pena per un titolo esecutivo relativo a un reato associativo di tipo mafioso, ha chiesto la detenzione domiciliare. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza ai sensi degli artt. 666, comma 2, e 678 c.p.p. Contro tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione deducendo due profili: violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sul diniego della misura alternativa, sostenendo che il fine pena sarebbe inferiore a quattro anni di reclusione e che il giudice non avrebbe considerato vari ordini di esecuzione e/o revoche e carcerazione emessi dalla Procura. La Corte ha ritenuto il ricorso generico, perché non erano indicati concretamente gli ordini di carcerazione evocati, e comunque manifestamente infondato, osservando che il reato ex art. 416-bis c.p. è reato ostativo e che non vi era spazio per alcuno scorporo, poiché si trattava dell'unico titolo in esecuzione, senza cumulo o reato continuato da scorporare ai fini del riconoscimento dell'espiazione utile per superare l'ostatività.
Norme richiamate
È qualificato come reato ostativo; in presenza di un unico titolo esecutivo per tale reato non è consentito alcuno scorporo ai fini dell'accesso alla misura alternativa.
Richiamato quale base processuale per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte del giudice dell'esecuzione/sorveglianza.
Richiamato insieme all'art. 666 c.p.p. come disciplina procedurale del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando lamenta omessa considerazione di atti esecutivi o di revoche senza indicare specificamente quali provvedimenti siano rilevanti e in che modo incidano sulla decisione impugnata.
- In presenza di un unico titolo esecutivo relativo a un reato ostativo, non è possibile procedere a scorpori o a valutazioni di cumulo/reazione continuata per ritenere espiata una pena utile all'accesso alla misura alternativa.
- Quando la pena in esecuzione deriva esclusivamente da un reato ostativo, il giudice può negare la misura alternativa senza dover operare valutazioni ulteriori su presunti scorpori non supportati da un effettivo cumulo di titoli.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa nella proposizione dell'impugnazione legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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