Cassazione Penale, Sentenza n. 32318/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione davanti alla Cassazione avverso la sentenza del 20/09/2021 della Corte di appello di Ancona che confermava la condanna del GIP (29/01/2021, giudizio abbreviato) per furto aggravato (effrazione, concorso in tre persone, recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale). Sabbatini denunciava violazioni di legge e vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità, sulle aggravanti, sul diniego delle attenuanti e nella determinazione della pena, ma ha poi rinunciato al ricorso. Dinca contestava (i) il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., (ii) l'applicazione della recidiva reiterata sostenendo che fosse necessaria una precedente sentenza che avesse dichiarato la recidiva semplice, e (iii) il diniego delle attenuanti generiche; inoltre censurava la motivazione sulla recidiva.
La decisione
Per Sabbatini: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 500 alla Cassa delle ammende. Per Dinca: le Sezioni Unite hanno deciso che la recidiva reiterata puo' essere accertata anche in assenza di una precedente dichiarazione giudiziale di recidiva semplice, purché al momento del reato l'imputato risulti gravato da piu' sentenze definitive per reati che, valutati unitamente, risultino espressivi di maggiore pericolosita' sociale e tale applicazione sia sorretta da specifica e adeguata motivazione. Sul merito, i motivi di Dinca relativi alla recidiva e alle attenuanti sono stati ritenuti infondati o inammissibili: la Corte ha confermato la legittimita' della valutazione delle Sezioni ordinarie e l'adeguatezza della motivazione sulla progressiva attitudine a delinquere e sulla non occasionalita' delle condotte.
Norme richiamate
il recidivo commette un altro delitto non colposo (quarto comma: recidiva reiterata)
La recidiva reiterata puo' essere applicata anche se nei precedenti processi non e' stata dichiarata espressamente la recidiva semplice; sono richiesti sia presupposti formali (piu' condanne definitive) sia un presupposto sostanziale (maggiore attitudine a delinquere) valutato e motivato dal giudice
L'attenuante di cui all'art. 114 e' stata ritenuta non applicabile alla luce degli elementi di fatto (prossimita' degli imputati al luogo, ritrovamento di arnesi, comportamento sul luogo) e della motivazione di merito che non ha distinto ruoli degli imputati
art. 591, primo comma, lett. d) cod. proc. pen.
La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta l'inammissibilita' dell'impugnazione
Consente al giudice di sorveglianza di valutare ex post abitualita' e professionalita'; citato a supporto del principio che alcune valutazioni sulla pericolosita' possono essere effettuate successivamente, ma non e' determinante per il profilo di legittimita' della recidiva in sede di cognizione
Prevede la dichiarazione di professionalita' anche se non e' stata dichiarata l'abitualita'; usato come argomento sistematico per mostrare che l'ordinamento ammette, in altri istituti, valutazioni di livello superiore anche senza una formale pronuncia sul livello inferiore
Regola il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti; la recidiva, se riconosciuta, puo' neutralizzare l'effetto delle attenuanti e deve essere considerata nel bilanciamento
art. 81, quarto comma, cod. pen.
Prevede il limite minimo per l'aumento in caso di continuazione quando ricorre la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma; la disposizione riguarda gli effetti sanzionatori e non impone un requisito di precedente dichiarazione
Esclude l'oblazione speciale quando ricorrono casi come la recidiva reiterata; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che l'ostativita' opera anche se la recidiva non e' stata formalmente dichiarata
La menzione dei soggetti esclusi dal cosiddetto patteggiamento allargato e' testualmente imprecisa; le Sezioni Unite hanno gia' escluso che essa imponga una previa dichiarazione di recidiva per tutte le fattispecie elencate
Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto: puo' essere rilevata d'ufficio in casi pendenti, ma la Corte ha ritenuto in questo caso che la decisione negativa potesse risultare implicitamente dalla motivazione della sentenza
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (riforma art. 99)
Ha riformulato le modulazioni dell'aumento di pena per le varie ipotesi di recidiva; il quadro normativo rimane quello in base al quale l'aumento e' generalmente facoltativo e soggetto a valutazione
Corte costituzionale, sent. n. 185 del 2015 (richiamata)
Dichiarazione di illegittimita' costituzionale parziale del comma 5 dell'art. 99; storico riferimento che ha inciso sull'interpretazione della obbligatorieta' dell'aumento in talune ipotesi
Massime di principio
- La recidiva reiterata puo' essere applicata anche senza una precedente sentenza che abbia dichiarato la recidiva semplice: e' sufficiente che al momento del reato il soggetto abbia piu' condanne definitive per reati che, valutati congiuntamente, dimostrino una maggiore pericolosita' sociale
- L'applicazione della recidiva e' facoltativa: il giudice deve motivare specificamente la scelta, indicando gli elementi di fatto e i criteri (natura dei reati, grado di offensivita', omogeneita', distanza temporale, occasionalita' o specializzazione dell'ultimo reato) che giustificano la ricognizione della maggiore attitudine a delinquere
- La recidiva, se riconosciuta, puo' neutralizzare attenuanti nel bilanciamento e produrre effetti indiretti (es. quantificazione della pena, termine di prescrizione); percio' ogni valutazione richiede motivazione puntuale
- La circostanza recidivante deve essere contestata agli effetti del contraddittorio; tuttavia l'assenza di una precedente dichiarazione non preclude l'accertamento retrospettivo del requisito sostanziale nel giudizio sulla recidiva reiterata
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione determina l'inammissibilita' e conseguenze immediate (spese processuali e somma per la Cassa delle ammende): chi intende impugnare deve evitare rinunce se intende proseguire il gravame
- In situazioni analoghe, chi contesta la recidiva dovrebbe documentare e argomentare in modo dettagliato la mancanza del requisito sia formale sia sostanziale; deduzioni generiche o non supportate da elementi fattuali sono destinate a essere respinte
- La non punibilita' per particolare tenuita' puo' essere rilevata d'ufficio, ma la sua applicazione richiede una valutazione chiara e la motivazione della sentenza puo' desumere implicitamente l'esito negativo
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