Cassazione Civile, Ordinanza n. 05300/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La vicenda origina da un procedimento ex art. 18 l. fall. nel quale la corte d'appello aveva revocato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato lo stato di insolvenza di una società cooperativa in liquidazione, rigettando anche la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla reclamante e compensando integralmente le spese del reclamo. La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., nonché degli artt. 24 Cost. e 132 c.p.c., sostenendo in sostanza che la regolazione delle spese e il rigetto della domanda per responsabilità aggravata fossero illegittimi. Il ricorso però era incentrato esclusivamente sul capo relativo alle spese processuali. La Corte osserva che la motivazione della decisione di merito sulla compensazione era adeguata, poiché collegata all'obiettiva incertezza sulla proponibilità dell'istanza e al contesto della controversia, e che il sindacato di legittimità non può spingersi a riesaminare in concreto la gravità ed eccezionalità delle ragioni di compensazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione non apparente e coerente con la decisione complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta di definizione accelerata, rilevando che la censura mirava a contestare la compensazione delle spese e il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., ma senza evidenziare un vizio di legge o una motivazione apparente. La Corte ha affermato che la compensazione delle spese può essere sorretta da una nozione elastica di gravi ragioni, comprensiva anche di un'obiettiva incertezza sul diritto controverso, e che nel caso concreto la corte d'appello aveva spiegato in modo sufficiente le ragioni della propria scelta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla condanna al pagamento di € 4.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di € 2.500 ex art. 96, comma 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
norma base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di insolvenza; il giudizio di legittimità riguardava solo il capo sulle spese della decisione resa nel reclamo.
consente la condanna per responsabilità processuale aggravata; la Corte ritiene applicabile la disciplina anche nel giudizio di cassazione e la utilizza per condannare la ricorrente a somme aggiuntive.
richiamato come parametro della regolazione delle spese secondo soccombenza.
la compensazione delle spese è legittima quando sorretta da una motivazione che indichi ragioni obiettive di incertezza o comunque gravi ragioni non meramente astratte.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione impugnata.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza, ma la Corte esclude la presenza di motivazione apparente.
utilizzato per la proposta di definizione accelerata del ricorso e per l'applicazione della disciplina sulle sanzioni ex art. 96 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
comporta il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
C. cost. n. 77 del 2018
richiamata come intervento che incide sul testo dell'art. 92 c.p.c. e sulla nozione di compensazione delle spese.
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/9/2023
richiamata per l'immediata applicabilità dell'art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. ai giudizi pendenti.
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023
richiamata per l'immediata applicabilità dell'art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. ai giudizi pendenti.
Cass. Sez. 2 n. 15495-22
richiamata per il limite del sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese.
Cass. Sez. 5 n. 1950-22
richiamata per il principio secondo cui il giudice deve indicare in motivazione le gravi ragioni della compensazione in modo coerente con il resto della sentenza.
Massime di principio
- La censura sulla compensazione delle spese è inammissibile quando mira, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione di merito sulle ragioni della compensazione senza denunciare un'effettiva violazione di legge o una motivazione apparente.
- La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. può essere giustificata da una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, purché il giudice di merito espliciti in motivazione le ragioni concrete che sorreggono la decisione.
- Il sindacato di legittimità sulle spese processuali non può trasformarsi in un nuovo giudizio sulla gravità o eccezionalità delle ragioni di compensazione, salvo che la motivazione sia meramente astratta, non puntuale o incoerente con il complesso della sentenza.
- La domanda di condanna per responsabilità aggravata può essere scrutinata nel giudizio di legittimità, e la Corte può applicare direttamente le sanzioni previste dall'art. 96 c.p.c. quando il ricorso risulti manifestamente infondato o inammissibile.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
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