Cassazione Penale, Sentenza n. 12396/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta semplice, sostenendo che il reato si fosse prescritto anteriormente alla pronuncia di secondo grado. La questione centrale riguarda il calcolo del termine di prescrizione (consumazione del reato il 28/11/2012) e la corretta determinazione dei periodi di sospensione: la Corte territoriale aveva fatto decorrere il termine dal 24/12/2012 invece che dal 28/11/2012 e aveva ritenuto sospeso il termine per tutta la durata del rinvio dovuto all'impossibilità di notifica (1 anno, 11 mesi e 27 giorni), mentre il ricorrente deduceva che la sospensione prevista dall'art. 420-quater c.p.p. è limitata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 159 c.p., al termine previsto dal secondo comma dell'art. 161 c.p. (un quarto del termine ordinario), e che, considerati i periodi di sospensione ammessi (1 anno e 6 mesi per impossibilità di notifica più 64 giorni per la normativa emergenziale Covid-19), il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) risultava decorso il 31/01/2022, cioè prima della sentenza d'appello del 01/06/2022.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha statuito che il termine di prescrizione doveva decorrere dalla data di consumazione del reato (28/11/2012) e ha limitato la sospensione per impossibilità di notifica al massimo previsto dall'ultimo comma dell'art. 159 c.p. (un quarto del termine ordinario), senza poter computare l'intero periodo di rinvio. Considerando inoltre i 64 giorni attribuiti per la normativa emergenziale Covid-19, la prescrizione è risultata maturata il 31/01/2022, anteriore alla pronuncia del 01/06/2022. In mancanza di prove di cause di non punibilità richiamabili dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 420-quater cod. proc. pen., comma 2
Prevede la sospensione del procedimento per impossibilità di notifica. La Corte ha ritenuto che tale sospensione non possa automaticamente estendersi per tutta la durata del rinvio, ma sia soggetta al limite stabilito dall'art. 159 c.p.
«nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice»
L'ultimo comma limita la durata della sospensione della prescrizione in caso di impossibilità di notifica: la sospensione non può superare il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 161 (ossia un quarto del termine ordinario).
Contiene i termini di prescrizione ordinari e il secondo comma (richiamato dall'art. 159) viene utilizzato per determinare il massimo periodo di sospensione consentito (nel caso concreto pari a un quarto del termine ordinario, traducendosi in 1 anno e 6 mesi).
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per evidenziare che non risultavano provate cause di non punibilità che avrebbero giustificato una diversa valutazione temporale; in assenza di tali cause la prescrizione va dichiarata.
normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19
Al riconoscimento di un periodo aggiuntivo (nel caso 64 giorni) per il computo dei termini processuali, la Corte ha dato rilievo nella determinazione finale della data di estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- La decorrenza della prescrizione va calcolata dalla data di consumazione del reato o dall'evento che la determina (es. data di dichiarazione del fallimento) e non da una data successiva arbitrariamente scelta dalla Corte territoriale.
- La sospensione della prescrizione per impossibilità di notifica prevista dall'art. 420-quater c.p.p. è soggetta al limite imposto dall'ultimo comma dell'art. 159 c.p.: non può essere computata per l'intero periodo del rinvio se ciò eccede il massimo previsto dal richiamo al secondo comma dell'art. 161 c.p.
- I periodi eccezionali (es. disposizioni emergenziali per il Covid-19) che incidono sui termini processuali devono essere contabilizzati singolarmente e non possono supplire a una errata estensione automatica delle sospensioni procedurali.
- Spetta alla parte che vuole far valere sospensioni ulteriori o cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) fornire elementi di prova: in loro mancanza il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione se emerge che il termine è decorso.
- Se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia di grado successivo, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
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