Cassazione Penale, Sentenza n. 7222/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per carenza assoluta di motivazione sulla scelta della durata della sanzione accessoria (sospensione della patente per anni 2) ritenuta fissata al massimo senza giustificazione, in violazione dei principi di legittimità che richiedono motivazione quando la durata si discosta dal minimo; si chiedeva annullamento limitatamente alla determinazione della durata della sospensione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in patteggiamento, il giudice deve motivare la scelta di una sospensione superiore al minimo, ma ha osservato che nel caso concreto la misura di due anni costituiva il minimo edittale ove il contravventore conduca un veicolo di terzi. Dall'istruttoria emergeva che la vettura era di proprietà di Maria Francesca Bazzo, sicché non era necessaria motivazione aggiuntiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000
Norme richiamate
art. 444 c.p.p. (patteggiamento)
Norma che disciplina l'applicazione della pena concordata tra le parti; la sentenza è stata emessa ai sensi di questa disposizione
art. 186, comma 2, lett. c, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico >1,5 g/l)
Norma sostanziale che configura il reato per cui è stato patteggiato (tasso alcolemico 1,61 g/l); da essa derivano le sanzioni penali e accessorie applicabili
art. 616 c.p.p. (effetti della declaratoria di inammissibilità)
Prevede la condanna alle spese e, se del caso, la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso non dovuta a fatto imputabile all'ufficio; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese e a una somma
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 35839/2013; Sez. 4, n. 21194/2012; Sez. F, n. 24023/2020 (principi sulla motivazione della sospensione della patente in patteggiamento)
Principio consolidato: nel patteggiamento il giudice deve motivare se fissa una sospensione della patente significativamente superiore al minimo edittale; tuttavia non è richiesta motivazione quando la misura coincide col minimo edittale o è molto vicina ad esso; la Corte ha applicato tale distinzione nel caso concreto
Massime di principio
- Quando in patteggiamento il giudice impone una sospensione della patente superiore al minimo, è necessario fornire motivazione specifica e congrua delle ragioni che giustificano l'aumento
- Se la misura della sospensione corrisponde al minimo edittale previsto per una diversa fattispecie (es. guida di veicolo altrui), non è necessaria una motivazione aggiuntiva: il riferimento al minimo esclude l'obbligo di motivazione analitica
- In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente deve essere autosufficiente: se trascura circostanze fattuali decisive (es. proprietà del veicolo) il ricorso può essere dichiarato inammissibile
- Per il difensore è essenziale verificare e documentare gli elementi di fatto (proprietà del veicolo, modalità della condotta, eventuali circostanze attenuanti) prima di dedurre carenze motivazionali, al fine di evitare l'inammissibilità del ricorso
- La Corte può limitare l'annullamento solo alla parte relativa alla durata della sanzione accessoria quando ravvisa carenza motivazionale su quel punto; ma se la misura è compatibile con il minimo legale alla fattispecie accertata, l'impugnazione è destinata a fallire
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