Cassazione Penale, Sentenza n. 20959/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia rituale pervenuta il 15/02/2023. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. La Corte non si è pronunciata nel merito sulla fondatezza della censura relativa alla quantificazione del tasso alcolemico.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto per il reato di cui all'art. 589-bis c.p.; il ricorrente deduce che l'arresto è ammissibile solo quando il conducente sia in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s., mentre nel caso concreto il tasso alcolemico accertato era di 0,7 g/l (ricompreso nella lett. a) dell'art. 186 c.d.s.). Contesta inoltre che il G.i.p. abbia ritenuto il tasso superiore a 0,80 g/l sulla base di sintomi (andatura barcollante, difficoltà motorie, alito vinoso, occhi lucidi e arrossati, pupille dilatate, rossore del viso e del collo) che, a suo avviso, potevano essere causati dallo stato di choc conseguente all'incidente e dalla posizione prolungata; il ricorrente dichiara inoltre di non essersi mai rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici, compresi quelli ematici, che avrebbero dato prova più attendibile.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio stradale, ossia il reato per il quale è stata disposta la convalida dell'arresto; nella sentenza la norma è indicata come titolo dell'accusa ma non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 186, comma 2, lett. a) e lett. c) Cod. strada
La disposizione stabilisce soglie diverse di alcolemia con conseguenti misure amministrative e penali; nella doglianza si sostiene che l'arresto è giustificabile solo ove sia raggiunta la soglia più grave prevista dalla lett. c), mentre il tasso accertato (0,7 g/l) rientrerebbe nella lett. a). La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale questione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso di Cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso e può determinare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto la rinuncia è efficace e chiude il giudizio senza esame del merito.
- Nei casi di contestazione di un arresto per guida in stato di ebbrezza è fondamentale produrre o ottenere elementi oggettivi (in particolare accertamenti strumentali o ematici) che confermino o escludano il superamento delle soglie di alcolemia previste dall'art. 186 c.d.s.
- Segni clinici e comportamentali (andatura barcollante, alito vinoso, occhi arrossati, ecc.) possono concorrere alla valutazione dello stato di ebbrezza ma non sostituiscono, di norma, prove strumentali; tali segni possono essere spiegati da cause alternative (ad es. choc, trauma) e il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione probatoria.
- La mancata opposizione agli accertamenti o il rifiuto di sottoporsi ai test influisce sulla posizione processuale: il rifiuto può essere rilevante negativamente, mentre la disponibilità ai prelievi ematici e ad altri accertamenti fornisce elementi più affidabili per la difesa.
- In sede di impugnazione è importante verificare tempestivamente la presenza di atti formali di rinuncia o di decadenza che possano precludere l'esame di merito; se si intende discutere la legittimità dell'arresto, occorre evitare atti che possano chiudere la via di impugnazione senza decisione sul merito.
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