Cassazione Civile, Ordinanza n. 07990/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva deciso una controversia relativa alla tariffa integrata ambientale (TIA 2). Tuttavia, prima che la Corte esaminasse i motivi dell'impugnazione, le parti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso e la relativa accettazione. La rinuncia risulta sottoscritta dal difensore della ricorrente, autorizzato a rinunciare, e l'accettazione dal difensore del controricorrente, anch'egli abilitato. In ragione di tali atti, la Corte non ha affrontato il merito dei motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, ritenendole rituali, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Quanto al contributo unificato, ha escluso il raddoppio, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è norma di stretta interpretazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e accettata, consente l'estinzione del giudizio di cassazione.
L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente completa il presupposto per l'estinzione del processo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo in quelli tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. n. 6888 del 3/04/2015
Richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipizzati dalla legge.
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
"misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria"
Richiamata per ribadire che la disciplina del raddoppio del contributo unificato è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente compiuta dalla parte legittimata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di impugnazione.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata consente la compensazione integrale delle spese processuali quando ciò sia giustificato dalle circostanze del caso.
- Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura eccezionale e di stretta interpretazione: non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge, cioè rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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