Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14820/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

L'istituto di credito aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo il riconoscimento del privilegio pignoratizio su complessivi Euro 500.000 costituiti da pegni, del 14 novembre 2008, sul saldo di due conti correnti a garanzia. Il fallimento aveva eccepito l'inefficacia dei pegni ex art. 64 l.fall. e, in subordine, la revocabilità ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. Il Tribunale di Brescia aveva rigettato l'opposizione, ritenendo i pegni regolari, escludendo l'applicazione dell'art. 64 l.fall. perché prestati a titolo oneroso, e accogliendo l'eccezione di revocatoria ordinaria in via breve per la sussistenza di un dissesto già in atto, di ingenti debiti pregressi e di una compromissione della continuità aziendale. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., sostenendo che l'eventus damni non fosse stato correttamente accertato per mancata allegazione della composizione e consistenza del patrimonio della società prima e dopo la costituzione del pegno sui saldi dei conti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che il tribunale aveva correttamente accertato, sulla base degli atti e delle prove, la consistenza del passivo fallimentare, la preesistenza di crediti dei terzi, la situazione di dissesto già esistente al momento degli atti dispositivi e il mutamento qualitativo e quantitativo della garanzia patrimoniale generica conseguente alla costituzione dei pegni. Ha quindi confermato che, in presenza di una revocatoria ordinaria proposta dal curatore, l'eventus damni può essere desunto dalla prova di debiti pregressi, della situazione patrimoniale compromessa e dell'idoneità dell'atto a rendere più incerta o difficile la soddisfazione dei creditori, senza necessità della totale compromissione del patrimonio. Il ricorso è stato rigettato e la banca è stata condannata alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64 l.fall.

    Richiamato come norma invocata dal fallimento per l'inefficacia dei pegni, ma escluso dal tribunale perché le garanzie erano considerate prestate a titolo oneroso.

  • art. 66 l.fall.

    Usato come base della revocatoria fallimentare in via breve e, nel ricorso, come norma di cui si lamentava la violazione in relazione all'accertamento dell'eventus damni.

  • art. 2901 c.c.

    Norma sulla revocatoria ordinaria: l'atto dispositivo può essere revocato se reca pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori e ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, l'eventus damni può essere provato dimostrando la consistenza dei crediti ammessi al passivo, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'atto e la situazione patrimoniale del debitore al tempo dell'atto, se tale situazione rendeva probabile o concreto il pregiudizio per i creditori.
  • Ai fini dell'eventus damni non è necessario provare la totale compromissione del patrimonio del debitore: è sufficiente che l'atto dispositvo renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito o comporti un mutamento quantitativo o anche solo qualitativo della garanzia patrimoniale generica.
  • In presenza di società poi fallita, lo stato di dissesto già esistente al momento dell'atto e l'esistenza di ingenti debiti pregressi possono integrare elementi idonei a fondare la revocatoria ordinaria, anche senza prova analitica della completa consistenza patrimoniale prima e dopo l'atto.
  • Le censure che tendono a rivalutare il merito dell'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza del pregiudizio ai creditori non sono scrutinabili in cassazione se si risolvono in una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaOpposizioni esecutiveFideiussione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.