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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28105/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità, anche agli effetti civili, per un reato di falso documentale. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore ha depositato il verbale di remissione della querela, sottoscritto personalmente dalla parte civile e accettato personalmente dall'imputato. La questione decisiva era quindi se la remissione, intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata, imponesse la declaratoria di estinzione del reato e il travolgimento delle statuizioni civili, anche a fronte dell'eventuale presenza di cause di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il reato era estinto per remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata. Ha escluso la possibilità di pronunciare ex art. 129, comma 2, c.p.p. per mancanza di evidenze immediate in tal senso e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che l'estinzione del reato ha travolto anche le statuizioni civili e ha posto le spese del procedimento a carico del querelato.

Norme richiamate

  • art. 476 c.p.

    Norma richiamata nella contestazione del reato di falso documentale oggetto della sentenza di appello confermata prima dell'intervento estintivo.

  • art. 482 c.p.

    Norma richiamata nella contestazione del reato di falso documentale oggetto della sentenza di appello confermata prima dell'intervento estintivo.

  • art. 491 c.p.

    Norma richiamata nella contestazione del reato di falso documentale oggetto della sentenza di appello confermata prima dell'intervento estintivo.

  • art. 152 c.p.

    La remissione di querela ritualmente accettata comporta l'estinzione del reato.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La Corte afferma che, in assenza di elementi immediati per una pronuncia liberatoria nel merito, non può essere adottata una decisione ex art. 129, comma 2, c.p.p. e prevale la declaratoria di estinzione del reato.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Le spese del procedimento sono poste a carico del querelato in conseguenza della remissione di querela.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela prevale sulle eventuali cause di inammissibilità del ricorso.
  • L'estinzione del reato travolge anche le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata.
  • In mancanza di elementi immediatamente evidenti per una pronuncia liberatoria nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., il giudice deve limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato.
  • Nel caso di remissione di querela, le spese del procedimento possono essere poste a carico del querelato.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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