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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18881/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società fornitrice aveva ottenuto l’ammissione al passivo di parte del proprio credito per forniture di gomme rese a favore della debitrice, ma si era vista escludere un ulteriore importo relativo a una fattura per merce asseritamente non consegnata. Il giudice delegato e poi il Tribunale di Milano avevano inoltre negato sia la prededuzione richiesta per i crediti relativi a prestazioni ritenute necessarie alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, sia il privilegio. In sede di ricorso per cassazione la creditrice ha censurato: 1) l’interpretazione restrittiva dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 e la sua applicazione alle forniture, che la ricorrente assumeva indispensabili per pulizia, manutenzione e movimentazione nell’area produttiva; 2) l’omessa pronuncia sulla domanda di prededuzione ex art. 111 l. fall., che la ricorrente sosteneva di aver proposto in ragione della genesi del credito in costanza di commissariamento; 3) il diniego di prova testimoniale sulla consegna della merce; 4) la violazione del diritto a un processo equo per carenza di motivazione e per la ritenuta inammissibilità della consulenza tecnica di parte della ricorrente a fronte di quella prodotta dalla controparte.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo nei limiti della censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale sull’esistenza e consegna della fornitura non ammessa dal giudice delegato; ha invece rigettato, in parte, il primo motivo e ritenuto inammissibile il secondo. La Corte ha confermato l’impostazione secondo cui la prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 ha portata eccezionale e deve riferirsi alle prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali, individuati in modo restrittivo. Ha anche ritenuto insindacabile l’accertamento di merito del Tribunale circa l’assenza di collegamento tra le forniture e l’area a caldo. Tuttavia ha rilevato che il giudice di merito aveva valutato in modo unitario e non corretto l’ammissibilità delle prove, senza distinguere tra prova dei presupposti della prededuzione e prova della mera esistenza del credito non ammesso. Il decreto impugnato è stato quindi cassato nei limiti indicati e il giudizio è stato rinviato al Tribunale di Milano anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003

    crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese ... relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali

    norma eccezionale e di stretta interpretazione; la prededuzione opera solo per prestazioni effettivamente necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali, in un perimetro ristretto individuato dalla ratio di tutela dell'attività strategica

  • art. 111 l. fall.

    non può essere invocato in sede di opposizione allo stato passivo quando si tratti di domanda nuova rispetto a quella proposta in insinuazione; il giudizio di opposizione ha natura impugnatoria e non consente modifiche sostanziali della domanda

  • art. 98 l. fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo; nel relativo giudizio opera il principio di immutabilità della domanda formulata in sede di insinuazione

  • art. 99, comma 2, l. fall.

    richiamato per escludere, poi corretto dalla Corte, che la consulenza tecnica di parte potesse essere qualificata automaticamente come tardiva se riprodotta nelle difese

  • art. 2740 cod. civ.

    evocato come principio generale rispetto al quale la prededuzione costituisce deroga eccezionale

  • art. 384, comma 4, cod. proc. civ.

    consente la correzione della motivazione del giudice di merito senza eliminare la validità del decisum quando la decisione sia comunque corretta nel risultato

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato implicitamente in tema di onere della prova della consegna della merce e dell’esistenza del credito

  • art. 117 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo e della correttezza della motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente quale garanzia del giusto processo e della motivazione

  • art. 6 CEDU

    invocato quale parametro del processo equo

  • art. 47 Carta di Nizza

    invocato quale parametro del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Massime di principio

  • La prededuzione prevista per i crediti anteriori delle piccole e medie imprese che abbiano fornito prestazioni alla procedura di amministrazione straordinaria di un’impresa strategica ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente, limitandola alle prestazioni realmente necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali.
  • L’individuazione del perimetro degli "impianti produttivi essenziali" è questione di diritto; la verifica se una determinata fornitura sia concretamente funzionale a tali impianti è questione di fatto, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e da congruo esame delle risultanze istruttorie.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali rispetto a quelle formulate in sede di insinuazione; la richiesta di un diverso titolo di collocazione del credito è inammissibile se non corrisponde alla domanda originaria.
  • Il giudice può fondare la decisione anche su una consulenza tecnica di parte o su una perizia stragiudiziale, ma deve dar conto delle ragioni per cui la ritiene attendibile e utilizzabile, specie se contestata dalla controparte.
  • In materia di ammissione al passivo, la prova dell’esistenza del credito va distinta dalla prova dei presupposti di eventuali cause di prelazione o prededuzione: il rigetto delle prove su un profilo non giustifica automaticamente il rigetto delle prove sull’altro.
  • Il rigetto di istanze istruttorie è viziato quando il giudice le valuta in modo unitario senza considerare la specifica rilevanza di ciascuna ai fini della dimostrazione della diversa allegazione cui sono riferite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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