Cassazione Penale, Sentenza n. 21462/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e ineditezza del motivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso alla Corte di Cassazione era diretto contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna di Lusci per lesioni personali aggravate dall'uso di uno strumento atto ad offendere e per la contravvenzione ex art. 4 legge 110/1975. L'unico motivo del ricorso denunciava la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e chiedeva l'assoluzione, ma la censura era generica, non articolata con critica analitica delle argomentazioni decisorie e risultava inoltre inedita perché non proposta nell'atto di appello.
Norme richiamate
articolo 63, comma 2, codice di procedura penale
La Corte ha ritenuto che la censura fondata su tale disposizione fosse aspecifica e, oltre a ciò, inedita perché non dedotta in appello; in Cassazione non è ammissibile un motivo vago e non tempestivamente proposto
La contravvenzione prevista dalla norma è stata confermata in sede di merito dalla Corte d'Appello e la Cassazione non ha ritenuto fondate le ragioni del ricorrente per riesaminare la decisione
Massime di principio
- Un motivo di ricorso per Cassazione deve essere specifico e corredato da una critica analitica e puntuale delle argomentazioni della decisione impugnata; motivi generici sono inammissibili
- Non possono essere introdotti in Cassazione motivi nuovi che non siano stati sollevati tempestivamente nelle fasi precedenti (ad es. in appello): l'ineditezza della doglianza è causa di inammissibilità
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se il ricorso non evidenzia vizi di diritto specifici e motivati nella decisione impugnata
- L'inammissibilità del ricorso comporta ordinariamente la condanna alle spese processuali e può comportare l'assegnazione di una somma alla Cassa delle Ammende
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