Cassazione Penale, Sentenza n. 3567/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal GIP. L'addebito penale concerne il concorso nello smaltimento illecito di rifiuti di costruzione e demolizione e di asfalto mediante falsa attribuzione del codice CER 17.01.01 e assenza di certificazione analitica, con il conseguimento di un profitto di 222.750 euro e con l'aggravante di aver agevolato l'attività della 'ndrangheta (Locale di Corsico). Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 273, commi 1 e 1-bis c.p.p., lamentando in particolare l'utilizzo di una intercettazione tratta da altro procedimento (c.d. "Mensa dei poveri"), la sua non partecipazione a quell'indagine, la scarsa quantità dei rifiuti conferiti e l'assenza di toni forzati nella conversazione, sostenendo quindi l'insussistenza del collegamento con la mafia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto provata, sulla base di intercettazioni e servizi di osservazione, la consuetudine commerciale tra Molluso e Gianarnaldo Bonilauri finalizzata al conferimento illecito di rifiuti con codici diversi da quelli reali per ottenere risparmi sui costi di smaltimento e vantaggi economici per l'impianto ricevente. I giudici hanno inoltre richiamato gli elementi di collegamento con esponenti della 'ndrangheta (anche tramite il padre dell'indagato) e la consolidata ricostruzione degli interessi familiari nel settore rifiuti, concludendo che l'assenza di precedenti per associazione mafiosa dell'odierno indagato aveva semmai agevolato il proseguimento dell'attività illecita. Per tali ragioni l'ordinanza cautelare è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110, 416-bis, 452-terdecies (come indicato nell'atto)
Le norme sono richiamate per delineare il tipo di reato contestato (concorso in reato di tipo associativo e fattispecie connessa allo smaltimento illecito di rifiuti); la Corte si è incentrata sugli elementi di prova a sostegno della responsabilità penale e dell'aggravante legata all'agevolazione dell'attività mafiosa
art. 273, commi 1 e 1-bis; art. 616
Art. 273 c.p.p. è stato invocato dal ricorrente come vizio procedurale relativo all'utilizzo di elementi probatori (intercettazione). La Corte ha ritenuto la doglianza generica e non idonea a contaminare il giudizio sulla gravità indiziaria. L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per l'imposizione delle spese del procedimento al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale
sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per la possibilità di disporre il pagamento alla Cassa delle Ammende anche senza trovare colpa nell'autore del ricorso; la Corte ha confermato il versamento equitativo di euro 3.000,00 non ritenendo il ricorso presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Le censure generiche che non confrontano punto per punto la motivazione dell'ordinanza impugnata sono spesso dichiarate inammissibili: nei ricorsi è necessario argomentare specificamente per ciascun profilo contestato
- Intercettazioni tratte da procedimenti diversi possono essere utilizzate se risultano rilevanti nel compendio indiziario: l'appartenenza dell'elemento probatorio a un altro procedimento non ne elimina automaticamente la rilevanza
- La presenza di rapporti commerciali abituali, osservazioni di traffico di rifiuti e la falsificazione dei codici CER costituiscono elementi forti per la valutazione della gravità indiziaria in materia ambientale, anche se le quantità singole appaiono modeste
- I legami familiari con soggetti ritenuti esponenti di organizzazioni mafiose possono integrare il quadro indiziario e giustificare misure cautelari se emergono connessioni operative concrete (ruoli, spartizione lavori, vantaggi economici)
- Dal punto di vista processuale, un ricorso dichiarato inammissibile può comportare l'addebito delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte può quantificare equitativamente tale somma anche in assenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso
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