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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14256/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa all'anno d'imposta 2008, deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto, l'insussistenza del credito perché i redditi ripresi a tassazione inerivano a una tardiva iscrizione a ruolo e il difetto di motivazione. I giudici di merito avevano accolto il ricorso annullando la cartella per tardività dell'iscrizione a ruolo e per mancanza dell'atto propedeutico. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario per la parte della pretesa riferita a crediti non fiscali, in particolare a un credito Inps, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR si sarebbe pronunciata sulla tardiva notifica della cartella, questione diversa da quella effettivamente dedotta dalla contribuente; 3) violazione degli artt. 15-ter e 25 d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo che il termine andasse computato dalla data dell'inadempimento che aveva determinato la decadenza dal beneficio della rateizzazione, e non dalla data della pretesa originaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettando il secondo. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente al credito di natura non tributaria riferito all'Inps, rimettendo la relativa controversia al giudice ordinario. Ha inoltre cassato la sentenza impugnata sul punto della pretesa tardiva iscrizione a ruolo, ritenendo errata in diritto la decisione di merito: dopo l'abrogazione dell'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, la tutela del contribuente è assicurata dal termine per la notifica della cartella, non da un termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo, che non è soggetta a decadenza. La Corte ha anche precisato che, nel caso di riscossione conseguente a decadenza dalla rateizzazione, il termine di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, non dalla dichiarazione originaria. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, num. 1; num. 3; num. 4

    norma utilizzata per veicolare i motivi di ricorso per cassazione dedotti in tema di giurisdizione, violazione di legge e ultrapetizione/errore di pronuncia

  • art. 374 c.p.c.

    primo comma, ultima parte

    le sezioni semplici possono decidere la questione di giurisdizione quando le Sezioni Unite abbiano già enunciato principi chiari e precisi idonei a orientare la decisione, anche se non sul caso specifico

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    delimita la giurisdizione tributaria alle controversie aventi natura tributaria

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999

    richiamato per sostenere che il credito di natura non fiscale non rientra nella giurisdizione del giudice tributario

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    attribuisce in generale alle commissioni tributarie la giurisdizione in materia tributaria, ma esclude le controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie

  • art. 37 c.p.c.

    il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    disciplina il termine per la notifica della cartella di pagamento; non disciplina il termine di iscrizione a ruolo, e nel caso di decadenza dalla rateizzazione il termine decorre dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    regola la liquidazione automatizzata delle imposte e la successiva iscrizione a ruolo per la riscossione

  • art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973

    nella formulazione originaria e in quella successiva, prevedeva termini per l'iscrizione in ruoli; la sua abrogazione ha fatto venir meno un termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo nelle ipotesi considerate

  • art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come termine cui era ancorata l'iscrizione a ruolo nella formulazione originaria dell'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973

  • art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005

    ha introdotto un termine decadenziale per la notifica delle cartelle di pagamento derivanti dai controlli liquidatori, al fine di garantire certezza al contribuente

  • art. 1, comma 5-ter, lett. a), d.l. n. 106 del 2005

    ha abrogato l'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, incidendo sul regime dei termini di iscrizione a ruolo

  • L. n. 156 del 2005

    legge di conversione che ha recepito le modifiche introdotte dal d.l. n. 106 del 2005

  • sentenza Corte costituzionale n. 280 del 2005

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato, nella parte in cui non prevedeva un termine decadenziale per la notifica della cartella relativa a imposte liquidate ex art. 36-bis

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale come parametro violato dalla disciplina priva di termine certo per la notifica della cartella

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare un preteso vizio di ultrapetizione, ma il motivo è stato rigettato perché la CTR si era comunque pronunciata sulla tardiva iscrizione a ruolo dedotta dalla contribuente

  • art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dall'Agenzia per sostenere la decorrenza del termine in caso di decadenza dalla rateizzazione

  • Cass. n. 7152/2025

    richiamata per il principio secondo cui le sezioni semplici possono decidere sulla giurisdizione se le Sezioni Unite hanno già espresso principi orientativi

  • Cass. S.U. n. 20692/2021

    richiamata per affermare che la giurisdizione tributaria copre i fatti incidenti sulla pretesa tributaria fino alla notificazione della cartella o dell'atto prodromico, ma solo per controversie di natura fiscale

  • Cass. n. 13335/2019

    richiamata a sostegno della ricostruzione del sistema dopo l'abrogazione dell'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973

  • Cass. n. 24766/2025

    richiamata per affermare che, in caso di decadenza dalla rateizzazione, il termine per la riscossione decorre dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo

Massime di principio

  • La giurisdizione tributaria si estende ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale solo entro il perimetro delle controversie aventi natura tributaria; se la cartella reca anche crediti di natura non fiscale, la cognizione del giudice tributario resta limitata alla sola parte fiscale, mentre per il credito estraneo opera la giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il difetto di giurisdizione può e deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e non può essere superato in nome di ragioni di economia processuale o della prevalenza di una parte fiscalmente connotata della pretesa.
  • Dopo l'abrogazione dell'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, l'iscrizione a ruolo delle somme liquidate ex art. 36-bis non è assistita da un autonomo termine decadenziale: la tutela del contribuente è affidata al termine per la notifica della cartella di pagamento.
  • Nel sindacare una cartella emessa a seguito di controlli automatizzati, occorre distinguere nettamente tra termine per l'iscrizione a ruolo e termine per la notifica della cartella; confondere i due momenti comporta errore di diritto.
  • Nel caso di riscossione conseguente alla decadenza dal beneficio della rateizzazione, il termine di decadenza per la riscossione decorre dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, non dalla data della dichiarazione originaria o della pretesa iniziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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