Cassazione Penale, Sentenza n. 38903/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trento che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (tratta di stupefacenti). I motivi principali erano: (1) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale per collaborazione (art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90) con richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello per assumere il suo interrogatorio e acquisire documentazione atta a provare la codetenzione con il presunto fornitore Dref Mohammed; il ricorrente sosteneva che le informazioni fornite erano dettagliate e riscontrabili, e che la Guardia di Finanza aveva errato nell'escludere la simultaneità delle detenzioni; (2) vizio di motivazione nell'applicazione della recidiva (art. 69 c.p.), in quanto la Corte non avrebbe tenuto in conto la collaborazione e il ravvedimento operoso e avrebbe formulato un giudizio astratto sulla pericolosità.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare ha ritenuto che: la rinnovazione istruttoria in appello è compatibile con il rito abbreviato, ma spetta al giudice di merito valutare la rilevanza e l'utilità concreta della collaborazione; nel caso di specie la Corte territoriale ha valutato che il contributo del ricorrente si è limitato all'indicazione del nominativo del presunto fornitore senza fornire elementi concreti (modalità, quantità, tempi, luoghi, risorse sottratte) tali da rendere la collaborazione utile per le indagini, e pertanto ha correttamente negato l'attenuante; tale valutazione è accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione richiesta (anche se sintetica) rilevando i gravi precedenti e la prosecuzione del comportamento delinquenziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ravvisa il concorso di persone nel reato; la sentenza di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità per concorso rispetto al fatto contestato
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; la condotta contestata è stata qualificata ai sensi di questo articolo (possesso/spaccio)
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7
Prevede l'attenuante speciale per la collaborazione con la giustizia in materia di stupefacenti; la Corte precisa che per riconoscerla occorre che le informazioni siano nuove e concretamente utili per l'attività investigativa (consentano il perseguimento di risultati investigativi non altrimenti perseguibili), non sia sufficiente la mera indicazione del nominativo e che il giudice di merito valuta la portata e utilità della collaborazione
Disciplina la recidiva; la giurisprudenza richiede una motivazione specifica sul suo concorso o esclusione, ma è ammissibile anche una motivazione sintetica che dimostri la prosecuzione del processo delinquenziale: nel caso la Corte territoriale ha ritenuto adeguatamente motivata l'applicazione della recidiva in relazione ai precedenti gravi
Massime di principio
- L'attenuante per collaborazione in materia di stupefacenti richiede che le informazioni fornite siano nuove e concretamente utili per le indagini; la mera indicazione di un nominativo senza elementi concreti (modalità, quantità, tempi, luoghi, risorse sottratte) è di norma insufficiente
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è compatibile anche se il processo di primo grado si è svolto con rito abbreviato, ma spetta al giudice di merito valutare se la rinnovazione e le prove richieste siano rilevanti rispetto alla misura dell'attenuante
- Le valutazioni di fatto operate dai giudici di merito sulla rilevanza e utilità della collaborazione non sono sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; quindi è essenziale documentare con precisione e prove oggettive il contributo fornito
- In tema di recidiva facoltativa il giudice deve motivare la sua decisione; la motivazione può essere sintetica purché sia chiaro che la condotta rappresenta una significativa prosecuzione di un precedente processo delinquenziale
- Quando si contesta in appello il mancato riconoscimento di un'attenuante per collaborazione, è strategico produrre fin dall'appello elementi probatori solidi e circostanziati (documentazione di detenzione comune, riscontri oggettivi, prove che mostrino il concreto esito investigativo delle dichiarazioni) poiché l'appello non garantisce automaticamente la rinnovazione istruttoria né il riconoscimento dell'attenuante
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