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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38903/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trento che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (tratta di stupefacenti). I motivi principali erano: (1) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale per collaborazione (art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90) con richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello per assumere il suo interrogatorio e acquisire documentazione atta a provare la codetenzione con il presunto fornitore Dref Mohammed; il ricorrente sosteneva che le informazioni fornite erano dettagliate e riscontrabili, e che la Guardia di Finanza aveva errato nell'escludere la simultaneità delle detenzioni; (2) vizio di motivazione nell'applicazione della recidiva (art. 69 c.p.), in quanto la Corte non avrebbe tenuto in conto la collaborazione e il ravvedimento operoso e avrebbe formulato un giudizio astratto sulla pericolosità.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare ha ritenuto che: la rinnovazione istruttoria in appello è compatibile con il rito abbreviato, ma spetta al giudice di merito valutare la rilevanza e l'utilità concreta della collaborazione; nel caso di specie la Corte territoriale ha valutato che il contributo del ricorrente si è limitato all'indicazione del nominativo del presunto fornitore senza fornire elementi concreti (modalità, quantità, tempi, luoghi, risorse sottratte) tali da rendere la collaborazione utile per le indagini, e pertanto ha correttamente negato l'attenuante; tale valutazione è accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione richiesta (anche se sintetica) rilevando i gravi precedenti e la prosecuzione del comportamento delinquenziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Ravvisa il concorso di persone nel reato; la sentenza di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità per concorso rispetto al fatto contestato

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; la condotta contestata è stata qualificata ai sensi di questo articolo (possesso/spaccio)

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7

    Prevede l'attenuante speciale per la collaborazione con la giustizia in materia di stupefacenti; la Corte precisa che per riconoscerla occorre che le informazioni siano nuove e concretamente utili per l'attività investigativa (consentano il perseguimento di risultati investigativi non altrimenti perseguibili), non sia sufficiente la mera indicazione del nominativo e che il giudice di merito valuta la portata e utilità della collaborazione

  • art. 69 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; la giurisprudenza richiede una motivazione specifica sul suo concorso o esclusione, ma è ammissibile anche una motivazione sintetica che dimostri la prosecuzione del processo delinquenziale: nel caso la Corte territoriale ha ritenuto adeguatamente motivata l'applicazione della recidiva in relazione ai precedenti gravi

Massime di principio

  • L'attenuante per collaborazione in materia di stupefacenti richiede che le informazioni fornite siano nuove e concretamente utili per le indagini; la mera indicazione di un nominativo senza elementi concreti (modalità, quantità, tempi, luoghi, risorse sottratte) è di norma insufficiente
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è compatibile anche se il processo di primo grado si è svolto con rito abbreviato, ma spetta al giudice di merito valutare se la rinnovazione e le prove richieste siano rilevanti rispetto alla misura dell'attenuante
  • Le valutazioni di fatto operate dai giudici di merito sulla rilevanza e utilità della collaborazione non sono sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; quindi è essenziale documentare con precisione e prove oggettive il contributo fornito
  • In tema di recidiva facoltativa il giudice deve motivare la sua decisione; la motivazione può essere sintetica purché sia chiaro che la condotta rappresenta una significativa prosecuzione di un precedente processo delinquenziale
  • Quando si contesta in appello il mancato riconoscimento di un'attenuante per collaborazione, è strategico produrre fin dall'appello elementi probatori solidi e circostanziati (documentazione di detenzione comune, riscontri oggettivi, prove che mostrino il concreto esito investigativo delle dichiarazioni) poiché l'appello non garantisce automaticamente la rinnovazione istruttoria né il riconoscimento dell'attenuante

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