Cassazione Penale, Ordinanza n. 02884/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi dedotti riguardavano: la pretesa maturazione della prescrizione del reato; la ritenuta recidiva; il giudizio di responsabilità; e la valutazione delle prove. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché, tenuto conto del termine minimo di sei anni previsto dall'art. 157 c.p. e della recidiva ritenuta, il reato non era estinto al momento della sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili perché ripetitivi di censure già esaminate dai giudici di merito, finalizzati a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che generici e non confrontati con la motivazione della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità è stata fondata sia sull'assenza di prescrizione al momento della decisione impugnata, sia sulla genericità e ripetitività degli altri motivi, che non censuravano specificamente la motivazione della sentenza di merito ma miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Indicato come norma incriminatrice alla base della condanna impugnata, in materia di stupefacenti.
Richiamato per escludere la prescrizione: il termine minimo di sei anni, considerata la recidiva ritenuta, comportava che il reato non fosse estinto alla data della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione, occorre verificare il termine applicabile tenendo conto anche degli effetti della recidiva eventualmente ritenuta; se alla data della decisione impugnata il termine non è maturato, la doglianza è infondata.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate nei gradi di merito e che, in sostanza, mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o apodittiche, non ancorate ai passaggi argomentativi della decisione, sono inammissibili.
- La deduzione di vizi di responsabilità e di valutazione probatoria non può trasformarsi in un terzo grado di merito; il controllo di legittimità resta limitato alla tenuta logico-giuridica della motivazione.
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