Cassazione Penale, Sentenza n. 45395/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per errata qualificazione del fatto come rapina (art. 628 c.p.), sostenendo che i fatti si configurerebbero come furto (art. 624 c.p.) in assenza di violenza o minaccia, poiché l'imputato si sarebbe solo divincolato dalla presa dell'addetto; 2) richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità alla luce della sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale, atteso il modico valore della refurtiva (€ 44,94) e l'uso di violenza modesta e non lesiva.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per aspecificità (mancato confronto puntuale con la motivazione della Corte territoriale che aveva descritto una condotta violenta: spinta che fece rovinare a terra l'addetto). Ha invece accolto in parte il secondo motivo: ha ritenuto applicabile la questione di diritto introdotta dalla Corte costituzionale e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La norma è stata utilizzata come paradigma di reato (rapina impropria); la Corte costituzionale (sent. n.86/2024) ha altresì sancito che la disposizione deve ammettere la diminuzione fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità, ragion per cui il giudice di merito deve valutare se la fattispecie rientri in tale riduzione
Invocato dalla difesa come possibile riconduzione del fatto nel delitto di furto; la Corte di legittimità ha ritenuto però che la motivazione delle corti di merito dimostrava l'esercizio di violenza consistente in una spinta, giustificando la qualificazione come rapina
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma processuale sulla specificità dei motivi di ricorso per cassazione: il motivo che non confronta analiticamente la motivazione impugnata è aspecifico e inammissibile
Sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
la pena prevista "è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"
Ha introdotto per le ipotesi di rapina la possibilità di riconoscere una diminuzione di pena per la lieve entità del fatto: detta innovazione è applicabile anche ai procedimenti già definiti in grado di merito quando la pronuncia è intervenuta in seguito
Attenuante legata al modesto danno patrimoniale; nel caso di specie già riconosciuta dal giudice di merito e distinta dalla nuova attenuante per lieve entità
Riferita come tipologia di circostanze attenuanti generiche già valutate dal giudice di merito; la Corte osserva che non è possibile valorizzare due volte lo stesso elemento favorevole
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata nel quadro dell'inammissibilità dei motivi aspecifici: la Cassazione esclude il ricorso che non metta in relazione le censure con la motivazione impugnata
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma citata procedimentalmente per il contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso (procedura seguita ai sensi della disposizione)
Massime di principio
- Un motivo di cassazione deve confrontarsi analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata: l'assenza di tale confronto rende il motivo aspecifico e inammissibile
- Una pronuncia successiva della Corte costituzionale che modifica il quadro di rilevanza di una norma può essere invocata in cassazione anche se non sollevata in appello quando la decisione costituzionale è intervenuta dopo la sentenza impugnata
- La Cassazione può riconoscere direttamente una attenuante solo se la motivazione del giudice di merito contiene elementi chiari e sufficienti per la statuizione; altrimenti deve annullare con rinvio per nuovo accertamento di merito
- Non è consentito valorizzare due volte lo stesso elemento favorevole (divieto di duplicazione delle attenuanti): il giudice di merito deve individuare ulteriori profili di meritevolezza per riconoscere la lieve entità oltre alle attenuanti già concesse
- Per la distinzione tra furto e rapina si richiede un esame puntuale delle modalità della condotta (se vi sia stato effettivo esercizio di violenza o minaccia idonea a integrare la rapina), e tale valutazione è riservata in primo luogo al giudice di merito
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