Cassazione Penale, Sentenza n. 36902/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revoca o cancellazione della confisca definitiva (provvedimento del 12/05/2011, confermato dalla Corte d'appello di L'Aquila) sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 ha dichiarato l'incostituzionalità di norme che giustificavano la confisca per pericolosità generica. Per tale motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità della confisca e richiedono la restituzione del bene
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale fosse funzionalmente incompetente a decidere sull'istanza diretta a incidere su una confisca ormai definitiva. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il rimedio esperibile, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, è la revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e non l'incidente di esecuzione. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha trasmesso gli atti al giudice competente (Corte d'appello di L'Aquila) per il proseguimento del procedimento secondo la competenza fissata
Norme richiamate
art. 1 comma 1 lettera a; art. 4 comma 1 lettera c; art. 16; art. 20; art. 24; art. 28 comma 2
L'art. 28 comma 2 è stato interpretato dalle Sezioni Unite come rimedio idoneo ad ammettere la revocazione anche quando sia dimostrabile, per fatti sopravvenuti come la declaratoria di incostituzionalità, la carenza originaria dei presupposti della confisca. Le disposizioni che definiscono la pericolosità generica (art. 1 lett. a e correlati) costituivano la base normativa contestata dalla Corte costituzionale
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
L'art. 1 nella parte richiamata era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 24/2019) nella parte che riguardava misure di prevenzione per pericolosità; la declaratoria ha efficacia retroattiva tali da incidere sui presupposti originari delle misure adottate sulla base di quella norma
L'art. 19 nel testo vigente prima del d.lgs. 159/2011 è stato dichiarato in parte incostituzionale dalla Corte costituzionale; anche questa declaratoria contribuisce a rimuovere la base normativa della pericolosità generica
Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019
La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune norme che giustificavano la confisca per pericolosità generica; la declaratoria è stata ritenuta avente efficacia ex tunc, incidendo sui rapporti giuridici originari
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sentenza n. 3513 del 16/12/2021 (dep. 2022)
Sez. U, Sent. n. 3513/2021
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il rimedio esperibile contro una confisca definitiva fondata sulla pericolosità generica, alla luce della sentenza costituzionale n. 24/2019, è la revocazione ex art. 28 comma 2 d.lgs. 159/2011 e che la declaratoria di incostituzionalità integra un difetto originario idoneo a giustificare la revocazione
Massime di principio
- Quando la confisca è divenuta definitiva e si fonda sulla pericolosità generica «ex» art. 1 lett. a del d.lgs. 159/2011, il rimedio corretto per far valere la sopravvenuta illegittimità della norma è la revocazione ex art. 28 comma 2 d.lgs. 159/2011, non l'incidente di esecuzione
- La dichiarazione di incostituzionalità ha di regola efficacia ex tunc e può costituire fatto sopravvenuto idoneo a dimostrare la carenza originaria dei presupposti della misura ablativa
- Se un giudice non competente decide su una richiesta atta a incidere su una confisca definitiva, la decisione è annullabile e gli atti devono essere trasmessi al giudice materialmente e funzionalmente competente (di norma la Corte d'appello che ha confermato la confisca)
- In presenza di sentenza costituzionale favorevole al ricorrente, è necessario proporre l'azione processuale specificamente prevista (revocazione) e dimostrare il nesso tra la declaratoria e l'assenza dei presupposti originari della confisca
- Proceduralmente, prima di chiedere misure esecutive o rimborsi, occorre verificare la competenza del giudice e adottare il rimedio indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) per evitare il rigetto per incompetenza funzionale
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