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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 57/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava l'illegalità del trattamento sanzionatorio: la pena base per il reato ritenuto più grave (art. 640 ter, comma terzo) era stata determinata in misura inferiore al minimo edittale (nove mesi di reclusione ed euro 150 di multa), nonostante l'aggravante consistente nell'indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata solo in relazione al trattamento sanzionatorio, rilevando che per il delitto di cui all'art. 640 ter, comma terzo (frode informatica aggravata dall'uso dell'identità digitale) la pena base non poteva essere diminuita sotto il minimo edittale (due anni di reclusione ed euro 600 di multa) dato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Brescia per il nuovo determinazione della pena, disponendo che agli aumenti per i reati in continuazione si parametrino su tale pena correttamente individuata. Ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità

Norme richiamate

  • art. 615 quater cod. pen.

    Reato contestato a carico dell'imputato; utilizzato dalla Corte come uno dei titoli di responsabilità, ma non ritenuto il più grave ai fini del calcolo del trattamento sanzionatorio

  • art. 615 ter cod. pen.

    Altro reato informatico contestato; contabilizzato nella continuazione da parametrarsi sull'illecito più grave

  • art. 640 ter, comma terzo cod. pen.

    La Corte interpreta che la frode informatica aggravata dall'indebito utilizzo dell'identità digitale rientra nel caso descritto dal comma terzo e comporta un minimo edittale non comprimibile sotto i due anni di reclusione e euro 600 di multa salvo la presenza di circostanze attenuanti generiche; in mancanza di tali attenuanti la pena non può essere fissata al di sotto del minimo

  • art. 569, quarto comma cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata per il rinvio della decisione relativa al trattamento sanzionatorio al giudice dell'appello competente dopo l'annullamento parziale della sentenza

Massime di principio

  • Se l'imputato è riconosciuto colpevole del reato di frode informatica aggravata dall'uso indebito dell'identità digitale (art. 640 ter, comma terzo), il giudice non può fissare la pena base sotto il minimo edittale previsto per quel caso, salvo l'effettiva emersione di circostanze attenuanti generiche adeguate
  • Quando ci sono più reati in contestazione e uno di essi è ritenuto il più grave, la pena base corretta per quel reato deve servire da parametro per calcolare gli aumenti dovuti alla continuazione
  • La Procura può impugnare in Cassazione un trattamento sanzionatorio ritenuto illegale per ottenere l'annullamento parziale della sentenza solo sulla determinazione della pena; in tal caso l'accertamento di responsabilità può restare irrevocabile e la causa essere rinviata per la rideterminazione della pena
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe concentrarsi sull'allegazione e comprovazione di circostanze attenuanti idonee se intende ottenere una pena al di sotto del minimo edittale; diversamente, il rischio è che la Cassazione ordini la riformulazione del trattamento sanzionatorio
  • Il rinvio per determinazione della pena ai sensi dell'art. 569, quarto comma, comporta che il giudice di merito dovrà ricalcolare la pena base e gli aumenti per continuazione in conformità ai principi indicati dalla Cassazione

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