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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02802/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata riformata la sentenza di appello, che resta quindi ferma nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità per la cessione di sostanza stupefacente e la relativa pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte di appello che lo aveva condannato per una cessione di sostanza stupefacente. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi erano formulati in modo marcatamente generico e riproponevano censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito. Le doglianze riguardavano la valutazione dell'attività di cessione di droga, la misura della pena irrogata e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa dalla ritenuta abitualità della condotta. La Corte ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché non confrontate in modo specifico con la motivazione di merito, giudicata giuridicamente corretta, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'abitualità della condotta, ritenuta ostativa alla sua applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La censura di merito è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già affrontato in modo puntuale le doglianze difensive con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette, prive di manifeste incongruenze.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti caratteri di abitualità, che costituiscono ostacolo alla declaratoria di non punibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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