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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19909/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. I motivi dedotti censuravano la motivazione della decisione di secondo grado: con il primo e il secondo motivo si lamentava che la Corte territoriale non avesse argomentato sulle deduzioni difensive, in particolare sulla richiesta di qualificare il fatto sotto il diverso paradigma dell'art. 648 c.p.; con un ulteriore motivo si denunciava la contraddittorietà della motivazione, nonché l'insufficienza dell'apparato argomentativo sulla prova della responsabilità dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze generiche, assertive e in parte dirette a ottenere una diversa rivalutazione del materiale probatorio, dunque non proponibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui è stata confermata la condanna in appello; il ricorso non ha superato il vaglio di legittimità sulla motivazione della sentenza.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto; la Corte rileva che la censura è generica e non indica le allegazioni trascurate.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente attraverso la deduzione di vizi di motivazione in sede di legittimità, ritenuti generici o diretti a una rivalutazione del fatto.

  • art. 192 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo, ma il tema della valutazione della prova è affrontato solo per escludere che la censura di merito possa essere riproposta in cassazione; non viene applicato in modo diretto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione non può essere dedotto in forma meramente assertiva o generica: il ricorrente deve indicare con precisione quali specifiche allegazioni o passaggi motivazionali siano stati trascurati o contraddetti.
  • La censura che mira a ottenere una diversa rivalutazione degli elementi di prova è inammissibile in cassazione, perché eccede i limiti del controllo di legittimità.
  • La doglianza sulla mancata considerazione delle richieste difensive è inammissibile se non specifica il contenuto delle richieste stesse e il loro effettivo confronto con la motivazione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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