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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18311/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario chiuso il 19 agosto 2002. Il correntista aveva agito per ottenere la ripetizione delle somme versate a saldo, deducendo che nel rapporto erano stati applicati interessi anatocistici e interessi superiori al tasso legale in assenza di una valida pattuizione scritta. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto. La Corte di appello, invece, aveva accolto l'impugnazione del correntista, ritenendo interrotto il termine prescrizionale e valorizzando la natura ripristinatoria delle rimesse, nonché la risultanza dagli estratti conto di un affidamento di fatto sul conto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2033, 2697 e 2935 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico la prova della natura solutoria delle rimesse e avesse mal valutato la questione dell'affidamento; 2) nullità per omessa pronuncia sull'inesistenza di un contratto di apertura di credito regolato sul conto; 3) violazione degli artt. 1219, 2035, 2697, 2934 e 2943 c.c. e vizio motivazionale, perché le raccomandate prodotte dal correntista sarebbero state generiche e incapaci di interrompere la prescrizione, oltre che riferite solo agli interessi anatocistici; 4) ultrapetizione nella quantificazione dell'importo dovuto secondo criteri diversi da quelli del primo grado, in assenza di specifica impugnazione sul punto da parte del correntista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure dei primi due motivi, osservando che la Corte di appello si era effettivamente pronunciata sulla questione dell'apertura di credito, desumendone l'esistenza anche in assenza di formalizzazione scritta sulla base degli estratti conto, e che non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva ritenuto già dimostrata l'esistenza dell'affidamento. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, anche a prescindere dalla discussione sull'efficacia interruttiva delle raccomandate, il conto era stato chiuso nel 2002 e l'atto di citazione notificato nel 2011, quindi l'azione non risultava comunque inutilmente proposta rispetto al termine decennale. Ha dichiarato inammissibile anche l'ultimo motivo, rilevando che, essendo stata la domanda respinta in primo grado per prescrizione, non vi era un giudicato interno sui criteri di quantificazione del consulente tecnico d'ufficio e non era necessaria una specifica impugnazione sul punto. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato, ed è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla banca in tema di ripetizione dell'indebito; la Corte non ne accoglie la lettura proposta dalla ricorrente perché il ragionamento della Corte di appello non aveva erroneamente spostato l'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte afferma che la decisione di merito non aveva posto indebitamente a carico della banca la prova della natura solutoria delle rimesse, ma aveva ritenuto provata l'esistenza dell'apertura di credito.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla decorrenza della prescrizione; la censura è respinta perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1219 c.c.

    richiamato in relazione all'interruzione della prescrizione; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di decisività.

  • art. 2035 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte di legittimità.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per la prescrizione; la doglianza è reputata inammissibile.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per l'effetto interruttivo delle diffide/raccomandate; la Corte osserva che, in ogni caso, l'azione non era preclusa per prescrizione in ragione del tempo trascorso tra chiusura del conto e citazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia e ultrapetizione; le censure sono dichiarate inammissibili o infondate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle controversie di ripetizione di indebito su conto corrente, il giudice di merito può desumere l'esistenza di un'apertura di credito anche da elementi documentali e da un comportamento concludente, non essendo indispensabile la produzione del contratto formalizzato ove la prova complessiva risulti sufficiente.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile se presuppone una ricostruzione del ragionamento decisorio diversa da quella effettivamente adottata dalla sentenza impugnata e non coglie la ratio decidendi.
  • In tema di prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse su conto corrente, la doglianza sull'interruzione del termine è priva di decisività quando, per effetto del tempo trascorso tra chiusura del rapporto e notifica dell'atto introduttivo, la domanda risulti comunque astrattamente tempestiva rispetto al termine applicabile.
  • Non vi è giudicato interno sui criteri di quantificazione del credito quando il primo giudice abbia respinto integralmente la domanda per una ragione preliminare, come la prescrizione, senza pronunciarsi sul merito della quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoConto correnteImpugnazioni
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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