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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30067/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A) e B) e aveva rideterminato la pena per i reati di cui ai capi C) e D), relativi a violazioni del d.lgs. 74/2000. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per errata applicazione del rapporto tra dispositivo e motivazione, assumendo che la Corte territoriale avesse negato indebitamente la sospensione condizionale della pena, con conseguente reformatio in pejus; 2) travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 164 c.p., sostenendo che il casellario fosse negativo e quindi non ostativo al beneficio; 3) violazione degli artt. 597 e 163 c.p.p. e omessa pronuncia su un punto devoluto con l’appello, lamentando che la questione della sospensione condizionale sarebbe stata ritualmente posta e non decisa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha osservato che il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado, relativo alla sospensione condizionale della pena, non era stato devoluto con l’atto di appello ma solo discusso oralmente in appello; ha inoltre rilevato che la formula motivazionale sul punto era di mero stile e non consentiva di superare il chiaro contenuto del dispositivo. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto generica la censura perché il ricorrente non si era confrontato con le risultanze del casellario giudiziale agli atti, dalle quali emergevano precedenti penali. Quanto al terzo motivo, ha affermato che il vizio andava dedotto con l’appello e non poteva essere sanato in cassazione, salvo il limitato caso della svista materiale, qui non ricorrente. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Indicato come uno dei reati per i quali la Corte di appello ha rideterminato la pena; il ricorso non ne discute il merito sostanziale.

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Indicato come uno dei reati per i quali la Corte di appello ha rideterminato la pena.

  • art. 164 c.p.

    Richiamato in relazione ai presupposti e agli effetti della sospensione condizionale della pena, negata dalla Corte territoriale per ostatività dei precedenti penali e per l'assenza di un effettivo riconoscimento nel dispositivo di primo grado.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare un'omessa pronuncia e una pretesa reformatio in pejus; la Corte ha ritenuto la censura non proponibile in cassazione perché la questione non era stata devoluta con l'appello.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in connessione al beneficio della sospensione condizionale della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità è coerente con la valutazione di manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Massime di principio

  • In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, il dispositivo conserva regola di prevalenza quale immediata espressione della volontà decisoria; tuttavia, la motivazione può essere valorizzata solo se contiene elementi certi e logici idonei a far ritenere erroneo il dispositivo o parte di esso.
  • La questione relativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena deve essere specificamente devoluta con l’atto di appello; non è sufficiente che sia soltanto prospettata in discussione orale in secondo grado.
  • La correzione dell’errore materiale non può essere utilizzata per introdurre in sede successiva questioni che non siano il frutto di mera svista materiale, ma solo per emendare omissioni o errori oggettivi e immediatamente riconoscibili.
  • Un motivo di ricorso è generico quando non si confronta con gli atti processuali effettivamente esaminati dal giudice di merito e si limita a contrapporre documentazione o affermazioni prive di specifica confutazione delle risultanze decisorie.
  • Le censure per omessa pronuncia o per violazione del devolutum, se non ritualmente introdotte in appello, non possono essere recuperate in cassazione come vizi autonomi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDichiarazione omessa
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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