Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 111/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti con cui la stazione appaltante ha disposto la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione di tre gare telematiche e la segnalazione all'ANAC e alla Procura della Repubblica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato, con tre ricorsi riuniti, i provvedimenti adottati da Set Distribuzione S.p.a. che ne disponevano la decadenza dalle aggiudicazioni conseguite in tre distinte gare e la segnalazione all'ANAC e alla competente Procura della Repubblica. I ricorsi erano fondati sui medesimi motivi: violazione dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.10, dei principi del risultato, di buona fede e di massima partecipazione, nonché delle deliberazioni ANAC richiamate; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione erronea o carente e sviamento. Erano inoltre dedotte l'assenza del presupposto concreto della decadenza, l'omessa valutazione delle circostanze fattuali, la sproporzione e irragionevolezza della misura e la carenza di un interesse pubblico concreto. La ricorrente ha altresì sostenuto l'incompatibilità con l'art. 57 della direttiva 2014/24/UE del meccanismo automaticamente espulsivo previsto dall'art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023, nonché la violazione del principio di proporzionalità eurounitario. Infine, ha lamentato la violazione dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 e dei principi sul soccorso istruttorio, assumendo che la dichiarazione contestata fosse affetta da mero errore materiale e che l'amministrazione avrebbe dovuto consentirne la regolarizzazione.

La decisione

Il Tribunale non ha deciso nel merito i motivi di ricorso. In via preliminare ha riunito i ricorsi n. 68, 69 e 70 del 2026, poiché aventi oggetto omogeneo: l'annullamento degli atti nella parte relativa alla decadenza da tre aggiudicazioni. Ha invece ritenuto eterogeneo il ricorso n. 67 del 2026, concernente la cancellazione, preceduta dalla sospensione, dal Sistema di Qualificazione del gruppo, e non lo ha riunito. Nel corso dell'udienza il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la pendenza davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea di una questione relativa alla compatibilità con il diritto unionale dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023, sollevata dal TAR Lazio con ordinanza n. 6562/2025. Dopo avere prospettato alle parti la possibile sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, e avere acquisito la loro adesione al rinvio, il Tribunale ha fissato la prosecuzione del merito all'udienza pubblica del 24 settembre 2026. L'ordinanza ha quindi natura interlocutoria e non contiene una decisione sulla fondatezza delle censure né sull'istanza cautelare, alla quale la ricorrente aveva rinunciato.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023

    È la disposizione posta a fondamento dei provvedimenti di decadenza e della questione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea pendente davanti alla Corte di giustizia; il Tribunale non ne ha ancora definito l'interpretazione nel merito.

  • Allegato II.10 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dei provvedimenti di decadenza; nessuna valutazione definitiva è stata resa.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di attivare il soccorso istruttorio per un asserito errore materiale; questione non esaminata nel merito.

  • art. 57 direttiva 2014/24/UE

    Richiamato per sostenere l'incompatibilità con il diritto unionale del meccanismo automaticamente espulsivo previsto dall'art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023; la relativa questione è pendente davanti alla Corte di giustizia.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi; il Tribunale lo ha applicato ai ricorsi aventi identico oggetto sostanziale, mantenendo separato il ricorso relativo alla cancellazione dal Sistema di Qualificazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato utilizzato per sottoporre alle parti, prima della decisione, la questione relativa alla pendenza del giudizio unionale e alla possibile sospensione del processo.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato quale base della sospensione impropria del giudizio in senso lato, applicabile al processo amministrativo in presenza di una questione pregiudiziale pendente davanti alla Corte di giustizia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte.

Massime di principio

  • È possibile riunire, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., più ricorsi quando essi riguardano provvedimenti omogenei e pongono questioni sostanzialmente identiche; la riunione non si estende a un ricorso avente oggetto distinto e non omogeneo, anche se proposto tra le medesime parti.
  • Quando davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea pende una questione pregiudiziale rilevante per la decisione del giudizio amministrativo, il giudice può prospettare la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, previo contraddittorio delle parti sulla questione.
  • La pendenza di un giudizio davanti alla Corte di giustizia su una norma nazionale rilevante per la controversia giustifica il rinvio della trattazione del merito, ma non comporta, di per sé, una decisione anticipata sulla fondatezza delle censure relative a quella norma.
  • La rinuncia all'istanza cautelare proposta con il ricorso, in vista della sollecita fissazione dell'udienza di merito, esclude la necessità di una pronuncia cautelare e consente al giudice di concentrare la successiva trattazione sulla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneAppelloIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.