Cassazione Penale, Sentenza n. 16118/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bologna del 17/09/2025, resa ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., sostenendo, ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., violazione di legge con riferimento agli artt. 420-bis e 420-quater c.p.p. Il ricorrente ha contestato che il Tribunale non abbia valutato elementi indicativi di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo da parte dell'imputato, quali l'applicazione di una misura custodiale seguita dalla sostituzione con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la successiva inadempienza a tale obbligo, nonché l'elezione di domicilio, argomentando che tali elementi avrebbero dovuto impedire la declaratoria di non doversi procedere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo il deposito del ricorso, dagli atti è risultato che la sentenza di non doversi procedere, contenente anche la vocatio in iudicium, è stata notificata a mani dell'imputato in data 22/12/2025; a seguito della notificazione e della relazione di cui all'art. 420-sexies c.p.p. la sentenza è stata revocata automaticamente e il processo è stato riaperto con fissazione di udienza per il 02/03/2026. Poiché l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale fino alla decisione, e l'effetto rimovibile della sentenza si era già realizzato con la revoca automatica, il Pubblico Ministero non aveva più interesse concreto all'impugnazione e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di non doversi procedere per mancata instaurazione del contraddittorio e la possibilità di pronunciare contestualmente la vocatio in iudicium; nella fattispecie la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa norma
Riferita dal ricorrente come normativa rilevante rispetto alla qualificazione della sottrazione volontaria dell'imputato alla conoscenza del processo; il Tribunale è stato accusato di non aver valutato gli elementi indicativi di tale sottrazione
Prevede la relazione di avvenuta notificazione a mani della sentenza e gli adempimenti che, se prodotti, determinano la revoca automatica della sentenza di non doversi procedere e la riapertura del processo; nella vicenda la ricezione di tale relazione ha reso impossibile la prosecuzione dell'impugnazione
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Consente l'impugnazione per cassazione per violazione di legge; costituisce la formula processuale mediante la quale il Pubblico Ministero ha articolato il motivo contro la sentenza
Stabilisce che l'interesse ad impugnare deve essere concreto e persistere fino alla decisione; la Corte l'ha richiamata per dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Richiamato dalla giurisprudenza come termine collegato alla tempestività delle impugnazioni avverso la sentenza di non doversi procedere; citazione richiamata nella motivazione della Corte
Massime di principio
- La sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. può essere impugnata dalla pubblica accusa, ma l'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale: se, nel frattempo, la sentenza viene revocata per il rintraccio e la notificazione dell'imputato (art. 420-sexies), l'interesse all'impugnazione cessa e il ricorso diventa inammissibile.
- Il Pubblico Ministero che impugni una sentenza cautelarsi di verificare lo stato reale delle notificazioni e delle ricerche dell'imputato prima di proseguire: la sopravvenuta notificazione rende preclusa l'utilità dell'impugnazione.
- Gli elementi indicativi di "volontaria sottrazione" (misura custodiale antecedente, inosservanza di obblighi di presentazione, elezione di domicilio non veritiera) sono rilevanti nella valutazione di merito della dichiarazione di non doversi procedere, ma la loro rilevanza non impedisce automaticamente la revoca successiva della sentenza se l'imputato viene rintracciato e notificato.
- L'interesse processuale richiesto dall'art. 568 c.p.p. va valutato anche rispetto all'efficacia pratica dell'impugnazione: l'impugnazione è ammissibile solo se è idonea a rimuovere effetti pregiudizievoli attuali; eventi sopravvenuti che eliminano quegli effetti rendono il ricorso privo di interesse.
- Prima di proporre ricorso in cassazione il Pubblico Ministero dovrebbe accertare, con atti immediatamente disponibili (comunicazioni delle forze di polizia, verifiche sulla notificazione), se la sentenza impugnata è stata già oggetto di atti di notificazione che determinano la revoca automatica.
- Se l'obiettivo è contestare la valutazione del Tribunale circa la volontaria sottrazione, l'azione più efficace può essere quella di incidere nella fase successiva, dopo la revoca e la riapertura del processo, proponendo le osservazioni o le richieste probatorie necessarie nel processo riattivato.
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