Cassazione Civile, Ordinanza n. 22142/2021 del 03/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione possessoria di reintegrazione proposta per un immobile tra comproprietari. Il ricorrente ha allegato di essere stato spogliato del possesso dall'altro comproprietario, che avrebbe forzato il catenaccio del cancello di accesso. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda del Tribunale, ritenendo provato che il resistente esercitasse il possesso esclusivo del bene già prima dell'acquisto della comproprietà da parte del ricorrente, valorizzando le deposizioni testimoniali dell'amministratore condominiale, secondo cui il resistente aveva sempre pagato oneri condominiali ordinari e straordinari, e di altri testi che avevano riferito di interventi edilizi e di ristrutturazione svolti dal resistente sin dal 1977. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non avrebbe valutato, ai fini della prova del compossesso, le dichiarazioni di due testi e la documentazione prodotta nei giudizi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge e omessa pronuncia, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del fatto storico, attività riservata al giudice di merito. In particolare, il vizio di omessa pronuncia non era configurabile, perché non era stata omessa una domanda o un'eccezione, ma si contestava soltanto il modo in cui le prove erano state apprezzate. La Corte ha inoltre ribadito che in sede di legittimità non è consentita la rivalutazione delle prove, salvo i limitati casi di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice omette di decidere su una domanda o un'eccezione, non quando si contesti la valutazione delle prove.
La censura non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio formato in causa.
La valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito; in cassazione non è sindacabile il diverso peso attribuito alle prove regolarmente acquisite.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
I motivi formulati come violazione di legge o vizio motivazionale non possono essere usati per sollecitare una revisione del giudizio di fatto.
È richiamata la proposta del relatore di definizione del ricorso in camera di consiglio come inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità è dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la censura riguarda soltanto l'omesso o errato apprezzamento di prove già acquisite, poiché in tal caso non manca una decisione sulla domanda, ma si contesta la ricostruzione del fatto.
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del materiale istruttorio né la sostituzione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo i casi eccezionali in cui siano state utilizzate prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri conferiti.
- La diversa attendibilità o maggiore forza persuasiva attribuita dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre non integra di per sé violazione dell'art. 116 c.p.c., perché rientra nel fisiologico potere di valutazione delle prove.
- Un motivo formalmente costruito come violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile se, nella sostanza, mira a ottenere un nuovo giudizio sul fatto e sulle risultanze istruttorie.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese e, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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